La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata entro la scadenza del 30 aprile. Il modello è scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Tra le novità: l’eliminazione del quadro CS relativo al contributo straordinario del DL Energia e le modifiche per l’attività dell’agricoltura
Dopo la messa a disposizione del modello definitivo per la dichiarazione IVA 2024 e delle specifiche tecniche, l’invio del dichiarativo dovrà avvenire entro la scadenza del 30 aprile 2024.
L’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello era arrivata con il provvedimento dello scorso 15 gennaio, che metteva a disposizione di contribuenti e professionisti sia il modello IVA/2024 sia il modello IVA base/2024 e le relative istruzioni per la compilazione.
Le specifiche tecniche sono invece state approvate con il provvedimento del 26 gennaio scorso.
Nel dichiarativo trovano spazio le novità relative alle modifiche alla disciplina in vigore per l’anno di imposta 2023.
Tra le novità del nuovo modello c’è la soppressione del quadro CS, relativo al contributo straordinario previsto dal decreto Energia, per permettere ai soggetti passivi di provvedere ai relativi adempimenti.
Tra modifiche normative, che hanno richiesto l’aggiornamento della dichiarazione, ci sono quelle per accogliere la rimodulazione della percentuale di compensazione per le attività relative all’agricoltura.
Dichiarazione IVA 2024, invio entro il 30 aprile: novità, istruzioni e scadenza
Il modello IVA 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, è online e deve essere inviato telematicamente entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Ad approvare la dichiarazione è stato il provvedimento del 15 gennaio scorso.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio, inoltre, sono state approvate anche le specifiche tecniche.
La dichiarazione IVA/2024 può essere scaricata dall’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Dichiarazione IVA 2024
- Modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024.
Sono inoltre scaricabili anche le relative istruzioni per la compilazione.
A corredo del dichiarativo ordinario sono stati anche approvate la dichiarazione IVA base/2024 e le apposite istruzioni per la compilazione.
- Agenzia delle Entrate - Modello IVA base/2024
- Dichiarazione IVA base/2024, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio.
Il modello, come indicato nelle istruzioni, deve essere presentato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, scegliendo tra le seguenti opzioni:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Rispetto al modello adottato per lo scorso anno, la nuova dichiarazione IVA recepisce le novità della disciplina relative all’anno d’imposta 2023.
Le novità più rilevante del nuovo modello è la soppressione del quadro CS, relativo al contributo straordinario previsto dal decreto Energia 2022. Tale quadro era necessario per permettere ai soggetti passivi di provvedere ai relativi adempimenti.
Sono tuttavia diverse le modifiche anche di altri quadri, tra questi quelle per accogliere la rimodulazione della percentuale di compensazione per le attività relative all’agricoltura.
Dichiarazione IVA 2024: le novità del modello definitivo
Le novità della dichiarazione IVA 2024 sono sintetizzate nella parte parte iniziale delle istruzioni.
Nella sezione “Istruzioni generali” sono ricapitolati i quadri che sono interessati dai cambiamenti e le modifiche apportate al modello IVA 2024.
In merito al quadro VA, nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 per i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti relativi all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il quadro VB, per permettere l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato soppresso.
Modifiche hanno interessato anche il quadro VE: nella sezione 1 è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4, nel quale devono essere indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento.
Sono inoltre stati rinumerati i righi successivi ed è stato soppresso il rigo in cui dovevano essere indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 9,5 per cento.
Il quadro VF è stato modificato come segue:
- nella sezione 1 è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione, nel rigo VF5, per indicare le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Sono inoltre stati rinumerati i righi successivi ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 9,5 per cento;
- nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9;
- nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42, relativa alle operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
Nella sezione 2 del quadro VL, al rigo VL8, è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
La sezione 3 del quadro VO è stata modificata come segue: nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
Alcune novità hanno riguardato anche il prospetto IVA 26/PR:
- il quadro VS è stato modificato come segue:
- nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
- il quadro CS per permettere ai soggetti passivi del contributo straordinario previsto dal decreto Energia di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è stato soppresso.
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