Dichiarazione IVA tardiva: via libera al credito se il contribuente ha rispettato i requisiti sostanziali, ovvero se risulta soggetto passivo al momento in cui gli acquisti sono stati effettuati, se gli stessi sono stati assoggettati a imposta e se sono relativi a operazioni imponibili. A ribadire le regole è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 28962 del 17 dicembre 2020.
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, il credito IVA può essere detratto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto a condizione che il contribuenti dimostri di aver rispettato tutti i requisiti sostanziali per aver diritto alla detrazione, ossia di essere un soggetto passivo al momento in cui gli acquisti sono stati effettuati, che gli stessi siano stati assoggettati a imposta e che siano relativi a operazioni imponibili.
Questo il contenuto dell’Ordinanza numero 28962 del 17 dicembre 2020 della Corte di Cassazione.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 28962 del 17 dicembre 2020
- Dichiarazione IVA tardiva: ok al credito se il contribuente ha rispettato i requisiti sostanziali. A stabilirlo è l’Ordinanza numero 28962 del 17 dicembre 2020.
La decisione – A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2007 l’agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento nei confronti di una società, recante il mancato riconoscimento del credito IVA emergente dal periodo d’imposta precedente.
Il credito era stato asseritamente ceduto alla società controllata nell’ambito di un’operazione di conferimento di ramo di azienda, in ragione del fatto che tale credito era maturato nell’anno 2006, in relazione alla quale la relativa dichiarazione era stata presentata tardivamente e, dunque, doveva considerarsi omessa.
La società ha impugnato l’atto della riscossione e la controversia giungeva sin davanti alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici d’appello, confermando la decisione dei colleghi di prime cure, ritenevano il credito non più utilizzabile perché la dichiarazione da cui lo stesso emergeva era stata presentata oltre i termini di legge, e tale violazione non consentiva di ritenere sussistente tale credito.
Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte della sentenza in cui il giudice di appello ha escluso la sussistenza del credito IVA in ragione unicamente dell’omessa tempestiva presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta di maturazione del credito medesimo, benché quest’ultimo fosse stato esercitato con la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
La società ha inoltre lamentato violazione dell’art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione regionale sanzionato la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento del diritto di credito spettante.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il tema al centro della controversia riguarda il diritto alla detraibilità dell’eccedenza IVA in ipotesi di omissione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione dell’eccedenza.
Sul tema il Collegio ha riaffermato un principio oramai prevalente in base al quale l’eccedenza d’imposta, emergente in un periodo in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, può essere detratta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto a condizione che siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, ossia di essere un soggetto passivo al momento in cui gli acquisti sono stati effettuati, che gli stessi siano stati assoggettati a imposta e che siano relativi a operazioni imponibili (così Cass. S.U. n. 17757/2016).
Nel corso del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato in cui emerge il mancato riconoscimento del credito, è onere quindi del giudice tributario accertare, in concreto e in modo non controverso, che il contribuente ottemperi adeguatamente all’onere probatorio con la dimostrazione dell’esistenza dei citati requisiti sostanziali.
Nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tali principi al momento in cui ha fatto conseguire l’insussistenza del credito IVA vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta, quando invece avrebbe dovuto “valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, in relazione al termine previsto dall’art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione all’epoca vigente”.
L’Amministrazione finanziaria si è espressa più volte sul tema oggetto del contendere.
In particolare, con la Circolare n. 21 del 25 giugno 2013, l’agenzia delle entrate ha affermato che se, a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità, il contribuente avesse ritenuto il credito non dichiarato fondatamente ed effettivamente spettante, avrebbe potuto attestarne l’esistenza mediante la produzione all’ufficio competente, già entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione - evitando quindi il pagamento - di idonea documentazione (ad es. i registri IVA e le relative liquidazioni o la dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa).
L’Amministrazione finanziaria può sempre effettuare le attività di controllo ai fini dell’IVA, “anche al fine di accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente”.
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