Rimborso IVA: richiesta sul portale elettronico per la società senza stabile organizzazione in Italia

Tommaso Gavi - Dichiarazione IVA

La richiesta del rimborso IVA da parte della società senza stabile organizzazione in Italia deve essere effettuata tramite il portale elettronico. Non è necessaria l'identificazione diretta della società, né la nomina di un rappresentante fiscale. Si devono rispettare le condizioni stabilite nel decreto IVA

Rimborso IVA: richiesta sul portale elettronico per la società senza stabile organizzazione in Italia

Nel caso in cui la società senza stabile organizzazione Italia abbia diritto al rimborso IVA, la richiesta deve essere presentata tramite il portale elettronico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Lo chiarisce la stessa l’Amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello numero 449 del 20 ottobre 2023.

Non è richiesta l’identificazione diretta della società, né la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto IVA, il rimborso può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale.

Rimborso IVA: richiesta sul portale elettronico per la società senza stabile organizzazione in Italia

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole e sulle modalità di richiesta di rimborso IVA.

Lo spunto per le delucidazioni è fornito dai quesiti posti dall’istante, una società svedese senza stabile organizzazione in Italia.

La stessa società ha eseguito operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, relative a merce situata in Italia all’atto dell’acquisto. Le operazioni sono state effettuate nei confronti di operatori dell’Unione europea identificati in Italia.

L’istante rende noto, quindi, di aver maturato un credito IVA e chiede quale sia la corretta procedure per ottenere il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e la relativa prassi.

Spiega inoltre che, nel rispetto delle condizioni prevista dall’articolo 38-bis 2 del decreto IVA, il soggetto può ottenere il rimborso tramite il portale elettronico.

Tale rimborso può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale:

  • a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 30 settembre dell’anno successivo (rimborso trimestrale);
  • a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta ed entro il 30 settembre dello stesso anno.

Nel caso in cui il credito IVA sia relativo a un periodo inferiore al trimestre, il rimborso potrà essere richiesto esclusivamente utilizzando la richiesta annuale.

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Rimborso IVA: i requisiti per la richiesta

Prima di specificare come può essere richiesto il rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle specifiche condizioni che permettono l’accesso al reintegro delle somme.

Qualora la merce, oggetto delle operazioni da parte della società, fosse effettivamente situata in Italia al momento dell’acquisto, se l’istante non ha una stabile organizzazione, sono i fornitori a dover assolvere in modo ordinario agli obblighi di rivalsa e di versamento dell’IVA.

Le regole da rispettare sono quelle previste dall’articolo 38-bis 2 del decreto IVA, che disciplina il rimborso ai:

“soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza» «dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19bis1 e 19bis2», «secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE»”

Il rimborso non spetta nel caso in cui i soggetti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione d’imposta.

Nel caso in cui siano effettuate sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non diano diritto, il rimborso può essere richiesto solo per la quota che rientra nella detrazione.

I requisiti che escludono la possibilità di ottenere il rimborso IVA sono, quindi:

  • la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
  • l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana.

Tali condizioni, previste per i soggetti passivi nazionali, sono previste anche per i soggetti non residenti, che saranno esclusi dal rimborso nei seguenti casi:

  • effettuazione in Italia di operazioni attive comprese le cessioni intracomunitarie di beni e le cessioni all’esportazione ad eccezione:
    • delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili;
    • delle operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse charge;
    • delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del decreto IVA;
  • effettuazione nel paese di stabilimento di operazioni che non danno diritto alla detrazione, o ne danno diritto parzialmente (in tal caso il rimborso spetterà in misura proporzionale all’IVA detraibile).

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