La detrazione IVA spetta anche agli enti non commerciali ma solo in relazione ai beni e servizi nell'ambito di attività commerciale e nei relativi periodi d'imposta. Il recupero dell'imposta è permesso solo se è tenuta contabilità separata
La detrazione IVA spetta anche all’ente non commerciale solo nel caso in cui venga svolta un’attività commerciale.
A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 419 del 25 agosto 2023.
Il recupero dell’imposta può essere esercitato a partire dalla stipula dell’atto di concessione ma non per le spese sostenute nell’ambito dell’attività istituzionale, fuori dall’esercizio dell’impresa.
La detrazione spetta a patto che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata.
Detrazione IVA: recupero dell’imposta solo per l’attività commerciale
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla detrazione IVA, nello specifico nei casi in cui sono effettuate spese per acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente sia per operazioni imponibili sia per operazioni escluse dall’ambito IVA.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, un Comune, riconducibile tra gli enti non commerciali.
Si chiede se spetti la detrazione IVA a seguito di interventi edilizi per un locale che verrà in parte utilizzato per le attività del Comune collegate al turismo e in parte e in parte affidato in concessione a un gestore che svolgerà servizi di accoglienza e promozione turistica.
Con la risposta all’interpello numero 419 del 25 agosto 2023 l’Amministrazione finanziaria spiega quali sono i limiti e i requisiti di accesso alla detrazione e riepiloga il quadro normativo e di prassi di riferimento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 419 del 25 agosto 2023
- Detrazione IVA per effettuazione di attività commerciale.
Il punto di riferimento è il decreto IVA, in particolare l’articolo 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, e i commi 1, 2 e 4.
Tale articolo stabilisce le regole relative a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa e in particolare alla detrazione IVA, il cui diritto può essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Nel documento di prassi viene sottolineato che:
“Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggetti, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.”
Nel caso di beni e servizi utilizzati promiscuamente, ovvero impiegati sia per operazioni imponibili sia per operazioni escluse dall’ambito IVA, spetta una detrazione parziale rapportata all’entità e all’impiego di tali beni e servizi nelle operazioni soggette ad imposta.
Per la determinazione devono essere adottati criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi. Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione solo l’imposta relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale.
La detrazione spetta a condizione che tale attività sia gestita con contabilità separata.
Detrazione IVA: spetta solo per i periodi in cui è svolta l’attività commerciale
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito anche come deve essere calcolata la detrazione IVA.
Nel caso in cui debba essere effettuata una rettifica, in aumento o in diminuzione, si dovrà applicare quanto previsto dall’articolo 19-bis2, commi 1 e 2 del decreto IVA.
La rettifica deve essere effettuata se i beni e i servizi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, tenendo conto della prima utilizzazione.
Nel caso di beni ammortizzabili la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo nell’anno dell’entrata in funzione o nei quattro anni successivi, per tanti quinti quanti sono gli anni che completano l’intero periodo di cinque anni.
Nel caso di fabbricati o porzioni di fabbricati, il periodo di rettifica è stabilito in dice anni e valgono le stesse regole appena indicate.
Nel calcolo della detrazione si deve tenere conto del criterio della proporzionalità fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione e la parte di costo dei fabbricati che si può attribuire alle operazioni che non rientrano nella detrazione.
Nel caso in esame l’immobile accatastato rientra nella categoria D8, ovvero “fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.
Tuttavia l’attività commerciale risulta svolta a partire dalla stipula dell’atto di concessione.
Tale data segna il momento in cui si può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Le spese sostenute negli anni precedenti si considerano eseguite nell’ambito dell’attività istituzionale e sono quindi escluse da quelle dell’esercizio di attività di impresa.
La detrazione spetta quindi dal momento in cui muta la destinazione dell’uso dell’immobile e il recupero dell’imposta può essere esercitato in maniera proporzionale alle spese pluriennali riferite al fabbricato, per i decimi che rimangono.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA: recupero dell’imposta solo per l’attività commerciale