IVA dispositivi medici, quando si applica l'aliquota agevolata al 10 per cento? Per stabilirlo è necessaria la preventiva classificazione merceologica dell'Agenzia delle Dogane. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 545 del 16 agosto 2021.
IVA dispositivi medici, in quali casi e per quali prodotti si può applicare l’aliquota agevolata al 10 per cento?
A fornire i chiarimenti sul tema è la risposta all’interpello numero 545 del 16 agosto 2021.
Per individuare la corretta tassazione è necessaria la preventiva classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I chiarimenti arrivano esclusivamente per i prodotti classificati nella voce 3004 della nomenclatura combinata prevista dal Regolamento europeo del tariffario doganale dei medicamenti.
IVA dispositivi medici, per la corretta tassazione è necessaria la classificazione delle Dogane
Per determinare la corretta tassazione IVA dei dispositivi medici è necessaria la preventiva classificazione del prodotto da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 545 del 16 agosto 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 545 del 16 agosto 2021
- Aliquota IVA dispositivi medici.
I chiarimenti riportati nel documento di prassi riguardano i prodotti indicati dall’istante, una società che svolge attività di importazione e commercializzazione in Italia di dispositivi medici.
Tuttavia l’indicazione sul regime dell’imposta sul valore aggiunto, da applicare in base a quanto previsto dal decreto IVA, è fornita solo per alcuni prodotti.
I prodotti che non hanno ottenuto preventivamente il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non sono valutabili dall’Agenzia delle Entrate.
A precisare tale aspetto è la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, che precisa quanto segue:
"in mancanza di quest’ultimo le istanze di interpello sono dichiarate inammissibili ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), e all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e alle stesse non potrà essere fornita risposta neanche a titolo di consulenza giuridica".
Per avere il parere dell’Agenzia delle Entrate è quindi necessario un preventivo parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, così come richiesto dall’istante per alcuni dei prodotti in esame.
IVA dispositivi medici, nel caso in esame si applica l’aliquota ordinaria
Nel fornire chiarimenti sui prodotti per i quali è stato richiesto in precedenza il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e le delucidazioni dei principali documenti di prassi a riguardo.
In merito ai prodotti indicati l’istante ritiene che debbano essere classificati tra i prodotti del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate richiama subito la circolare numero 8 del 10 aprile 2021, che fornisce indicazioni riguardo alla Legge di Bilancio 2019.
La manovra fa rientrare tra i prodotti per i quali si applica l’aliquota al 10 per cento:
i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
Tra questi rientrano prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed altri. La norma ha lo scopo di risolvere il problema dell’applicazione dell’IVA ridotta per i prodotti classificati come farmaceutici e medicamenti a fini doganali ma commercializzati come dispositivi medici.
Il chiarimento riguarda esclusivamente i beni classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata prevista dal regolamento europeo a proposito del tariffario doganale dei medicamenti.
Nel caso concreto, l’Agenzia delle Dogane ha classificato i prodotti in questione nella voce doganale 3304: prodotti di profumeria, oli essenziali, preparazioni cosmetiche.
Non avendoli classificati nella voce 3004, non li ha ritenuti dispositivi medici.
Le aliquote ridotte, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, devono essere interpretate in modo restrittivo e senza applicazione del principio di analogia.
In altre parole l’applicazione della norma è restrittiva: le disposizioni si applicano solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude quanto segue:
“ai prodotti in questione non potrà essere applicata l’aliquota ridotta del 10 per cento in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, ma gli stessi saranno assoggettati all’aliquota ordinaria.”
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