Con il provvedimento n. 460166/2024 l'Agenzia delle Entrate rende nota la procedura per inviare la comunicazione preventiva per accedere al regime di franchigia IVA transfrontaliera in vigore dal 1° gennaio 2025
Regime di franchigia IVA transfrontaliera riservato alle PMI stabilite nell’Unione Europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie: l’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni da seguire per inviare la comunicazione preventiva.
Tale misura prevede l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto. Per beneficiare del regime IVA agevolato, le PMI che decideranno di aderire dovranno inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, in modo da ottenere uno specifico codice identificativo.
Franchigia IVA transfrontaliera: quali informazioni indicare nella comunicazione preventiva?
L’istituzione di un regime IVA speciale per le piccole e medie imprese è prevista dalla direttive europea (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 180/2024.
Tale misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.
Il provvedimento n. 460166/2024 dell’Agenzia delle Entrate prevede che le PMI che risiedono in uno Stato UE possano fare richiesta di accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliera inviando una comunicazione preventiva all’AdE
La procedura è volta all’ottenimento del codice di identificazione “EX”, composto dal numero di partita IVA della PMI, seguito dal suffisso “EX”.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica e deve contenere le seguenti informazioni:
- codice fiscale;
- denominazione o cognome e nome;
- natura giuridica;
- domicilio fiscale;
- attività prevalente;
- attività secondarie;
- eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
- dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
- volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione Europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva.
Si segnala che nel caso in cui gli Stati di esenzione dove si vuole applicare il regime agevolato abbiano fissato soglie di franchigia differenziate in base ai settori di attività, i volumi di affari dovranno essere indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
Franchigia IVA transfrontaliera: invio della comunicazione preventiva
La trasmissione della comunicazione preventiva sarà possibile a partire dal 1° gennaio 2025, data nella quale entrerà in vigore la nuova disciplina UE sull’IVA.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’invio della comunicazione è precluso per le PMI:
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione Europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione Europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.
La comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuate le opportune verifiche, l’Agenzia provvederà a rilasciare alla PMI il codice identificativo “EX”.
Infine, l’Agenzia ricorda che i soggetti che intendono accedere al regime IVA agevolato possono aggiornare la comunicazione preventiva, ad esempio per cessare l’applicazione dello stesso in uno o più Stati di esenzione, oppure, al contrario, per avvalersi del regime di franchigia in ulteriori Stati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Franchigia IVA transfrontaliera: istruzioni per le comunicazioni preventive