Il governo ha approvato il decreto legislativo per attuazione delle direttive europee su franchigia e regime speciale per le piccole imprese e sui criteri di territorialità IVA di alcune prestazioni. Le novità in arrivo dal 1° gennaio 2025
Novità in arrivo per le regole sulla franchigia e regime speciale per le piccole imprese in materia di IVA.
Il 29 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione delle direttive europee che riguardano il regime speciale e più in generale l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le nuove regole interessano il regime di franchigia, il regime interno per gli operatori di paesi dell’UE, la disciplina degli operatori nazionali che effettuano operazioni in altri paesi dell’UE e i criteri di territorialità di alcune prestazioni.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista dal 1° gennaio 2025.
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Franchigia IVA e altre novità in arrivo per gli operatori in Italia e in UE
Novità in arrivo sulla disciplina IVA a partire dal prossimo anno.
Il Consiglio dei ministri ha approvato, il 29 ottobre, il decreto legislativo di attuazione:
- della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese;
- della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Sono diversi i punti della disciplina in cui intervengono le nuove disposizioni.
Tra questi c’è il regime di franchigia IVA, che supera i confini nazionali e viene esteso agli Stati dell’Unione europea.
Viene previsto l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese che hanno residenza in Italia e negli altri Stati dell’UE.
I requisiti per l’accesso al regime riguardano principalmente il fatturato. Lo stesso non può essere:
- superiore al limite stabilito nello Stato di riferimento;
- superiore a 100.000 euro, considerando il fatturato complessivo in tutta l’UE.
In attuazione alla direttiva europea, le regole inserite nell’ordinamento italiano prevedono un regime di franchigia transfrontaliero suddiviso in:
- interno, ossia per le piccole imprese estere operanti in Italia;
- esterno, per le imprese residenti in Italia che operano all’estero.
In ogni caso l’esonero IVA si applica ai contribuenti in regime forfettario, di cui alcuni requisiti si applicheranno anche alle piccole imprese estere con attività in Italia.
Franchigia IVA: le regole per il regime interno e esterno
Nel caso del regime di franchigia interno, riservato cioè alle persone fisiche stabilite in altri Stati dell’Unione europea, devono essere presi come riferimento due limiti relativi al volume d’affari.
Quello conseguito in Italia non può essere superiore a 85.000 euro mentre quello complessivo conseguito nell’UE non può superare i 100.000 euro.
In caso di mancati rispetto delle condizioni previste, l’esclusione dal regime di franchigia è prevista da specifici casi introdotti nell’ordinamento italiano, sulla base dei requisiti previsti per il regime forfettario.
Le regole per il regime di franchigia esterno si applicano, invece, a tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia.
In questo caso le disposizioni prevedono l’applicazione del regime nel caso di operazioni effettuate sul territorio di altri Stati UE. Deve anche in questo caso essere rispettato il tetto di 100.000 euro complessivi, oltre a verificare eventuali ulteriori vincoli previsti dalle rispettive normative nazionali.
Franchigia IVA e altre novità
Ulteriori misure approvate in via definitiva con il testo del decreto legislativo riguardano l’assegnazione di un codice identificativo speciale e i criteri di territorialità per alcune prestazioni.
Le imprese che intendono utilizzare il regime di franchigia dovranno essere identificate con uno specifico numero identificativo unico per l’Unione europea. Il codice sarà accompagnato dalla dicitura “EX”.
Per avvalersi del regime le persone fisiche con residenza in un altro Stato dell’UE devono comunicare in via preventiva la propria intenzione allo Stato membro. Devono inoltre avere ottenuto il codice identificativo appena richiamato.
il soggetto passivo stabilito in Italia che vuole applicare le regole sul regime di franchigia in altri Stati deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad assegnare il suffisso EX al numero di partita IVA del soggetto.
In ultimo vengono stabilite regole sui criteri per individuare la territorialità di alcune prestazioni.
In questo caso vengono recepite le regole sulle aliquote IVA della direttiva 2022/542/UE.
Le regole riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative.
Nel caso di attività trasmesse in streaming o solo in modo virtuale, si dovrà versare l’imposta nel luogo del domicilio del committente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Franchigia IVA e altre novità in arrivo per gli operatori in Italia e in UE