A partire dal 1°gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova territorialità IVA per gli eventi in streaming
Eventi in streaming: dal 2025 ci sarà un’importante novità.
Infatti il 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 180/2024, il quale va a modificare i criteri di territorialità IVA per gli eventi in streaming.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.
IVA: dal 2025 nuove regole per eventi in streaming
Con la pubblicazione del D.Lgs n. 180/2024 è stato introdotto il nuovo insieme di criteri che regoleranno la territorialità IVA per gli eventi in streaming.
Tale provvedimento è stato preso in attuazione della direttiva UE 2022/542, la quale a sua volta è intervenuta sulle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
In particolare, l’articolo 3 comma 1 del D.Lgs n. 180/2024 va a modificare l’articolo 7-quinquies del DPR n. 633/1972 che, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2023, prevede che ai fini della territorialità IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando effettivamente svolte all’interno dello stesso, le seguenti prestazioni di servizi:
- relativi a attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- le prestazioni di servizi degli organizzatori delle attività al punto precedente, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi;
- le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 180/2024, a partire dal 1°gennaio 2025 se i servizi e i servizi accessori relativi alle attività di cui sopra sono trasmessi in streaming o in generale resi disponibili virtualmente in maniera simile, le prestazioni di tali servizi saranno considerate come effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o se è residente in esso senza domicilio all’estero.
IVA: quando le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato?
Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi relative all’accesso di una manifestazione culturale, artistica, sportiva, scientifica, educativa, ricreativa e così via, l’articolo 3 del D.Lgs n. 180/2024, stabilisce che tali prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se la presenza è virtuale.
Per comprendere meglio il concetto, si ricorda che come previsto dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Di conseguenza, in accordo con le disposizioni implementate dal D.Lgs n. 180/2024, nel caso di eventi che si svolgano in streaming si dovrà versare l’imposta nel luogo di domicilio del committente (o di residenza, qualora non vi sia domicilio all’estero), in quanto è il luogo in cui cliente finale è stabilito a determinare dove debba essere pagata l’IVA.
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