Presupposti IVA: soggettivo, oggettivo e territoriale. Ecco cosa prevede il riferimento normativo principale in materia ovvero il dpr 633/1972.
I presupposti di applicazione dell’IVA sono previsti dall’articolo 1 del d.p.r. 633/1972.
Si tratta di una norma di carattere generale che afferma quanto segue:
“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Di conseguenza, i presupposti di applicazione dell’IVA individuati dalla normativa vigente sono tre:
- presupposto oggettivo;
- presupposto soggettivo;
- presupposto territoriale.
Presupposti applicazione IVA: il presupposto oggettivo
Il primo dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il presupposto oggettivo.
L’operazione considerata deve rientrare fra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi così come individuati dai successivi articoli 2 e 3 del d.p.r. 633/1972.
Si considerano cessione di beni tutti gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà dei beni, ovvero la costituzione od il trasferimento di diritti reali di godimento (si pensi all’usufrutto o all’enfiteusi per esempio).
Si considerano prestazioni di servizi tutte le operazioni non riconducibili alla cessione di beni.
Presupposti applicazione IVA: il presupposto soggettivo
Il secondo dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il presupposto soggettivo.
Affinché si possa applicare l’imposta sul valore aggiunto è necessario che il bene sia ceduto e/o il servizio sia prestato da un soggetto che svolge abitualmente attività di impresa o di lavoro autonomo (attività che il d.p.r. 633/1972 definisce agli articoli 4 e 5).
Presupposti applicazione IVA: il presupposto territoriale
Il terzo ed ultimo dei presupposti per l’applicazione dell’IVA è il presupposto territoriale.
Secondo quanto previsto dal d.p.r. 633/1972 il presupposto territoriale si verifica quando l’operazione è posta in essere all’interno del territorio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 633 per territorio dello Stato si intende il territorio terrestre, marino ed aereo della Repubblica italiana, ad eccezione dei territori extradoganali ovvero i Comuni di Campione d’Italia e Livigno e le acque italiane del Lago di Lugano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA, presupposti per l’applicazione: soggettivo, oggettivo e territoriale