Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto IVA.
Acconto IVA: chi sono i soggetti esonerati?
Ogni anno i contribuenti soggetti passivi IVA sono tenuti al pagamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del quarto trimestre (contribuenti trimestrali).
Il calcolo dell’acconto IVA può avvenire con tre diversi metodi: il metodo storico, quello previsionale e quello delle operazioni effettuate (detto anche metodo della liquidazione).
Il pagamento deve avvenire mediante modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili oppure il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali. L’acconto IVA 2017 non è dovuto se l’importo da versare è pari o inferiore ad euro 103,29.
Vediamo insieme chi sono i soggetti esonerati dall’acconto IVA ed i casi particolari.
Soggetti esonerati acconto IVA
Chi sono quindi i soggetti esonerati dal pagamento dell’acconto IVA?
Si tratta dei seguenti soggetti:
- “contribuenti minimi” ovvero i titolari di partita IVA nel regime dei minimi di cui all’articolo 27 comma 1 del DL 98/2011;
- “contribuenti forfettari” ovvero i titolari di partita IVA nel regime forfettario di cui alla Legge 190/2014;
- imprese agricole in regime di esonero di cui all’articolo 34 c. 6 d.p.r. 633/1972;
- imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’articolo 74 comma 6 del d.p.r. 633/1972;
- associazioni in regime forfettario di cui alla Legge 398/1991.
Sono altresì esonerati dal pagamento dell’acconto IVA in scadenza i soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni oggettive:
- contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno in corso considerato;
- contribuenti che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente erano a credito (al lordo dell’acconto);
- contribuenti che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere a credito;
- contribuenti mensili che hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre dell’anno in corso;
- contribuenti trimestrali che hanno cessato la loro attività entro il 30 settembre dell’anno in corso.
Acconto IVA in caso di contabilità separate
Nel caso in cui il contribuente svolga attività diverse con contabilità separate, il calcolo dell’acconto IVA dovrà essere svolto per singola attività; i relativi importi ottenuti andranno quindi sommati e poi versati utilizzando un codice tributo diverso a seconda che si tratti di contribuente mensile (6013) ovvero trimestrale (6035).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Acconto IVA: soggetti esonerati