Acconto IVA

La normativa IVA prevede l’obbligo di versare un acconto a dicembre a carico dei contribuenti titolari di partita IVA.

L’acconto IVA deve essere versato ogni anno entro il 27 dicembre, sia dai contribuenti IVA che calcolano e liquidano mensilmente l’imposta sul valore aggiunto, sia dai contribuenti trimestrali.

Sono tre i metodi che si possono utilizzare per calcolare le somme dovute:

  • metodo storico, in questo caso l’acconto IVA è pari all’88 per cento dell’IVA versata per il mese o trimestre dell’anno precedente;
  • metodo previsionale, in questo caso l’importo si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si effettueranno fino al prossimo 31 dicembre del 2024. Anche in questo caso l’acconto corrisponde all’88 per cento dell’IVA che il contribuente ipotizza di dover liquidare;
  • metodo analitico, In questo caso il calcolo si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre dell’anno precedente e l’acconto è pari al 100 per cento dell’importo derivante da un’apposita liquidazione che comprende l’IVA relativa alle seguenti operazioni:
    • operazioni inserite nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • operazioni contenute nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Il pagamento dell’acconto IVA deve essere avvenire mediante modello F24, compilando la sezione Erario e utilizzando un codice tributo diverso a seconda della tipologia di contribuente considerato:

  • codice tributo 6013 per i contribuenti IVA mensili;
  • codice tributo 6035 per i contribuenti IVA trimestrali.

L’acconto IVA non è dovuto ove l’importo da versare sia pari oppure inferiore ad euro 103,29. In questo caso il minore importo confluirà nel debito di dicembre per i contribuenti IVA mensili e nel debito IVA annuale, coincidente con il IV trimestre, per i contribuenti IVA trimestrali.

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