Micro, piccole e medie: la classificazione UE delle imprese

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Sono specifici criteri dimensionali a classificare le imprese in micro, piccole, medie e grandi. L'analisi dei criteri UE, anche ai fini di bandi pubblici e aiuti di Stato

Micro, piccole e medie: la classificazione UE delle imprese

Qual è la definizione di PMI e quali sono i criteri che determinano la classificazione in micro, piccole, medie o grandi imprese?

Esistono una serie di criteri tassativamente previsti dalla legge, soprattutto comunitaria, che ci consentono di classificare le aziende a seconda delle dimensioni delle stesse.

E ciò assume grandissima rilevanza nelle situazioni legate alla partecipazione a bandi pubblici e alla percezione di contributi qualificati come Aiuti di Stato.

Si pensi, a titolo di esempio, alla corretta compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato; una delle informazioni da inserire è quella relativa alle dimensioni dell’impresa, secondo la definizione normativa corrente.

In base a quali criteri si definizione micro, piccola e media un’impresa?

Bisogna considerare precisi limiti di dimensione e parametri previsti dalla normativa comunitaria.

I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella direttiva dell’Unione Europa n. 2003/34/UE, modificata dalla direttiva delegata 2023/2775.

Micro, piccole e medie: la classificazione UE delle imprese

Sono tre le dimensioni da considerare per individuare le PMI:

  • numero dei dipendenti;
  • fatturato annuo;
  • totale in bilancio.

La Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.

Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Accanto alla definizione generale vi è poi quella specifica che riguarda le PMI, per le quali bisogna considerare specifici parametri per quel che riguarda i limiti di dimensione.

I criteri dimensionali da considerare sono stati modificati dalla direttiva delegata 2023/2775 che, con il fine di adeguare le soglie all’inflazione, ha aumentato del 35 per cento i criteri relativi al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

Non è cambiato invece il criterio relativo al numero di dipendenti, che continua a essere considerato come uno dei più significativi, elemento che tuttavia sarebbe poco rilevante se non affiancato a quelli finanziari.

Il requisito del limite di fatturato consente di apprezzare la “vera importanza di un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti”.

A questo è tuttavia necessario affiancare il parametro del totale di bilancio, il quale riflette l’insieme degli averi di un’impresa e che consente di superare le variazioni e le differenze di fatturato che, come evidente, possono essere condizionate da diversi fattori.

Prima di analizzare punto per punto la definizione di PMI, si allegano di seguito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, il Decreto Ministeriale di recepimento del 18 aprile 2005 e il decreto delegato UE 2023/2775.

Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE
Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
Decreto Ministeriale 18 aprile 2005
Definizione PMI
Direttiva delegata UE 2023/2775
Scarica il testo della direttiva con i nuovi criteri dimensionali per la classificazione delle imprese

Si mette inoltre a disposizione dei lettori la guida della Commissione Europa alla definizione delle PMI, non aggiornata alle ultime novità ma comunque significativa per un’analisi delle regole da seguire:

Guida dell’utente alla definizione di PMI
Guida della Commissione Europa alla definizione di micro, piccola e media impresa

Definizione PMI: limiti micro, piccole e medie imprese

Nella macro categoria delle PMI è necessario poi analizzare le diverse tipologie di imprese, suddivise in base ai parametri di dimensione.

Sulla base della definizione UE,

  • si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • si definisce media impresa un’impresa quelle che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  • si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

È possibile quindi riassumere le regole e la definizione di micro, piccola e media impresa in un’utile tabella riepilogativa con i diversi parametri:

Definizione PMINumero di dipendentiFatturatoTotale di bilancio
Micro Impresa meno di 10 non superiore a 2 milioni di euro non superiore a 2 milioni di euro
Piccola impresa meno di 50 non superiore a 10 milioni di euro non superiore a 10 milioni di euro
Media impresa meno di 250 non superiore a 50 milioni di euro non superiore a 43 milioni di euro

I requisiti relativi al numero di dipendenti e al totale del fatturato, o al numero di dipendenti e al totale di bilancio, devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista l’alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza dell’azienda).

La Direttiva UE 2775/2023 ha aumentato del 25 per cento i criteri dimensionali in relazione ai bilanci d’esercizio e consolidati, stabilendo i seguenti parametri per la classificazione:

Microimprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
  • Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.

Piccole Imprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
  • Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.

Medie Imprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
  • Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.

Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto):

  • Totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro
  • Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.
Categoria ImpresaTotale Stato PatrimonialeRicavi Netti Vendite e PrestazioniNumero Medio Dipendenti
Microimprese 450.000 euro 900.000 euro fino a 10
Piccole Imprese 5.000.000 euro 10.000.000 euro fino a 50
Medie Imprese 25.000.000 euro 50.000.000 euro fino a 250
Grandi Imprese oltre 25.000.000 euro oltre 50.000.000 euro oltre 250

Definizione UE PMI: totale del fatturato e di bilancio

Per la verifica dei requisiti richiesti, il totale del fatturato previsto dalla definizione di micro, piccola e media impresa dovrà essere calcolato tenendo conto della voce A.1 del conto economico.

Si tratta quindi dell’importo netto del volume d’affari, ovvero gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari

Per totale di bilancio si intende invece il totale dell’attivo patrimoniale.

Secondo quanto previsto dal DM del 18 aprile 2005, per la verifica di fatturato e totale di bilancio bisognerà far riferimento ai dati dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Definizione UE PMI: numero di dipendenti

Per il calcolo del numero di occupati, bisogna invece far riferimento ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

La Raccomandazione UE scende ancora più nel dettaglio. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

  • dai dipendenti che lavorano nell’impresa;
  • dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
  • dai proprietari gestori;
  • dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Definizione UE di PMI: differenza tra imprese autonome, associate e collegate

Ai fini dell’accesso a bandi e contributi pubblici, l’impresa dovrà individuare anche a quale tipologia appartiene, ovvero se fa parte delle imprese autonome, associate e collegate.

Soltanto le imprese autonome possono infatti accedere ai bandi pubblici.

Anche in tal senso, la definizione di ciascuna di essere è contenuta nella Raccomandazione UE, la quale specifica che l’ulteriore differenziazione è importante al fine di valutare la realtà economica della PMI, ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI.

Definizione UE imprese associate
Partiamo quindi dalla definizione di imprese associate.

Sono considerate tali le imprese tra le quali esiste la seguente relazione:

un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.

Il limite del 25% può essere raggiunto o superato, senza determinare la qualifica di impresa associata, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencati, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Definizione UE imprese collegate
Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La definizione di impresa collegata o associata è altrettanto importante per determinare la possibilità o meno di accedere ai bandi e contributi pubblici. La verifica viene infatti effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi relativi alle imprese associate, un’impresa sebbene rientri in tutti i parametri dimensionali di cui sopra, non può mai essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

È tuttavia previsto previsto che l’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il suo capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Definizione di impresa ai sensi del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato

In merito alla definizione di micro, piccola e media impresa, non si può non analizzare quanto previsto, in considerazione dell’emergenza Covid-19, dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022.

Il Quadro temporaneo è fondamentale per determinare i limiti per l’accesso alle misure di sostegno economico introdotte per l’emergenza Covid-19, dai contributi a fondo perduto fino, a titolo esemplificativo, alla decontribuzione Sud.

Ai fini della verifica del limite degli Aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro per effetto della quinta modifica approvata dalla Commissione Europea (2021/C 34/06), ai fini della definizione di impresa si fa riferimento alla nozione assunta nel diritto della concorrenza, e quindi:

“le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche”.

In relazione alla verifica relativa a soglie e limiti di cumulo per l’impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola impresa appartiene, identificando tale “unità economica” con il “gruppo”.

Quindi, in caso di diverse entità legali che fanno parte di un unico gruppo, è questo che deve essere considerato impresa, ai fini della determinazione della soglia massima di 1.800.000 euro.

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