Partite IVA: le novità dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova disciplina UE sull'IVA. Tra le importanti novità introdotte, vi è l'istituzione di un regime transfrontaliero per agevolare le PMI che operano negli Stati dell'Unione Europea

Partite IVA: le novità dal 1° gennaio 2025

Con l’inizio del 2025 le PMI potranno applicare un nuovo regime IVA semplificato.

A partire dal 1° gennaio verranno applicate le nuove regole europee per le partite IVA, previste dall’attuazione delle direttive UE in materia di imposta sul valore aggiunto, ovvero la direttiva 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e la direttiva 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.

A tal proposito, si segnala che la Commissione Europea ha recentemente inaugurato il nuovo portale informatico, il quale illustra le novità sul regime IVA agevolato per le piccole e medie imprese.

Quest’ultimo vedrà per le PMI che operano nell’Unione Europea da un lato la possibilità di vendere beni e servizi in regime di esenzione IVA; dall’altro la possibilità di beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi legati all’IVA.

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Partite IVA: dal 2025 regime transfrontaliero per le PMI

Una delle grandi novità che si instaurerà a partire dal 1° gennaio 2025 riguarda l’istituzione di un cosiddetto “regime transfrontaliero”.

Questa misura riguarda le PMI stabilite all’interno di uno Stato UE ma che operano anche in altri Stati membri nei quali sono tenute al versamento delle relative imposte sul valore aggiunto.

Tale agevolazione permetterà di porre sullo stesso piano le imprese che hanno sede in un determinato Stato UE e le imprese che vi operano pur non essendo stabilite all’interno di quello stesso Stato, in quanto beneficeranno della medesima esenzione dall’IVA.

Il regime transfrontaliero potrà essere adottato da tutte le PMI stabilite in uno Stato UE con un fatturato annuo complessivo in tutta l’Unione Europea non superiore alla soglia di 100.000 euro, o comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato membro in cui si chiede l’ammissione per l’esenzione.

Nello specifico, il fatturato annuo della PMI in ogni Stato UE in cui si desidera avvalersi dell’esenzione IVA non deve superare la soglia annuale nazionale nell’anno civile corrente e precedente (o nei due anni civili precedenti, se così stabilito).

La PMI, per richiedere l’accesso al regime transfrontaliero, deve presentare una comunicazione preventiva nello Stato UE dove è stabilita, in quanto quest’ultimo funge da punto di contatto con l’altro Stato membro/gli altri Stati membri.

In conclusione del processo di registrazione, lo Stato di stabilimento assegnerà alla PMI un numero identificativo “EX”, che sarà utilizzato in tutti gli Stati membri in cui l’impresa beneficia dell’esenzione IVA.

Partite IVA: possibilità per gli Stati UE di adottare regime forfettario “speciale”

La seconda novità che farà la sua comparsa dal 1° gennaio 2025 consiste nella possibilità, per gli Stati UE, di adottare regimi di franchigia IVA in favore delle PMI. Tale novità riguarderà quelle piccole e medie imprese che:

  • sono stabilite all’interno dei confini dello Stato UE che adotta il regime forfettario;
  • hanno un fatturato annuo sotto una determinata soglia, la quale è liberamente stabilita da ciascuno Stato e comunque non sarà superiore a 85.000 euro (o l’equivalente nella rispettiva valuta nazionale).

Si segnala che la soglia degli 85.000 è la stessa sotto la quale devono rientrare i ricavi annuali delle partite IVA che adottano il regime forfettario in Italia.

Per quanto riguarda le soglie annuali, anche dette “soglie settoriali”, gli Stati UE potranno averne più di una.

Qualora una PMI possa beneficiare di più di una soglia settoriale, lo Stato UE in cui è stabilita indirizzerà la PMI su quella più appropriata.

Si sottolinea che può essere applicata solo una soglia per soggetto passivo.

Inoltre, le autorità fiscali possono rivalutare la soglia settoriale applicabile alla fine di ogni anno.

Regole applicabili dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 le PMI potranno quindi decidere se aderire o meno al regime speciale sull’IVA, in quanto l’adesione non è obbligatoria.

Le PMI infatti possono in ogni caso continuare ad applicare il regime IVA della propria nazione anche in data successiva al 1° gennaio 2025.

Se invece si sceglie di applicare il regime speciale dell’UE e si rientra in uno dei seguenti casi:

Situazione al 31 dicembre 2024 Situazione al 1° gennaio 2025
Applico il regime speciale nazionale Voglio applicare il regime speciale sia nel mio Stato UE, sia in altri Stati UE
Applico il regime speciale nazionale Voglio smettere di applicare il regime speciale all’interno del mio Stato UE, ma voglio applicarlo in altri Stati UE
Non applico il regime speciale Voglio applicare il regime speciale nel mio Stato UE e in altri Stati UE, oppure solo in altri Stati UE diversi dal mio

Le procedure a cui è necessario fare riferimento sono quelle riguardo il regime transfrontaliero.

Si sottolinea inoltre che il regime speciale UE si può applicare a tutti i beni e servizi, con l’eccezione di:

  • transazioni occasionali come cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
  • cessioni transfrontaliere fra Stati membri di nuovi mezzi di trasporto;
  • ulteriori operazioni escluse dallo Stato membro interessato.

Per un breve resoconto delle misure in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 si rimanda al file in allegato reso disponibile dal sito della Commissione Europea.

Nuove regole IVA per le PMI

Le novità sull’IVA in Italia: fatture semplificate senza limiti e nuova territorialità IVA per gli eventi in streaming

I due regimi esaminati si inseriscono all’interno del più ampio progetto europeo di fornire disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda l’Italia, ad attuare la direttive UE sopracitate è il decreto legislativo 180/2024, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e presenta diverse novità che vanno oltre l’estensione del regime di franchigia IVA.

Infatti il dlgs in questione è intervenuto anche sui soggetti passivi ammessi al regime forfettario, i quali potranno emettere fatture in modalità semplificata, senza applicare i limiti di importo previsti dall’articolo 21-bis del Dpr 633/1972.

Infine, un’ulteriore misura prevista dal decreto prevede la modifica dei criteri di territorialità IVA per gli eventi in streaming.

Nello specifico, questa tipologie di eventi saranno considerate come effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato all’interno di esso o se vi è residente senza avere domicilio all’estero.

In sostanza, è il luogo in cui il cliente finale è stabilito che determina in quale Stato debba essere versata l’imposta sul valore aggiunto.

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