Anche dopo la scadenza del termine biennale di decadenza, il prestatore del servizio di riscossione ha la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata perché non dovuta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 25093 dell'8 ottobre 2019.
Il prestatore del servizio di riscossione può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata perché non dovuta, anche dopo la scadenza del termine biennale di decadenza. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 25093/2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 25093 dell’8 ottobre 2019
- Se l’IVA non è dovuta non operano i termini decadenziali per il rimborso. A stabilirlo è l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 25093 del 2019.
La sentenza – La controversia attiene all’IVA percepita da un’agente della riscossione sugli aggi e versata all’Agenzia delle Entrate, ma successivamente addebitata all’agente in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale che ordinava la restituzione ai consorzi di bonifica della predetta imposta, indebitamente riscossa in quanto non dovuta.
La società ha presentato ricorso avverso il diniego, accolto sin in CTR. L’Agenzia delle entrate ha, così, proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 e delle disposizioni normative in tema di decadenza dal rimborso dell’IVA, avendo la CTR omesso di applicare le norme che prescrivono un termine decadenziale per avanzare l’istanza di rimborso dell’imposta indebitamente versata.
La corte ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Nella controversia in commento l’agente della riscossione era tenuto, in forza dì provvedimento giudiziale, a restituire ai consorzi di bonifica l’IVA applicata sui propri compensi per i servizi di riscossione dei contributi consortili e ha avanzato apposita istanza di rimborso dell’imposta già versata, ma non dovuta, oltre il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Per questo l’Agenzia delle entrate ha negato il rimborso. Tale posizione è contraria all’orientamento della Corte di cassazione che ha già sancito che, in materia di IVA, “il prestatore di un servizio può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo”. In caso contrario, infatti, il soggetto passivo sarebbe completamente privato del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta.
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