Dichiarazione IVA, presentazione dell'integrativa in caso di richiesta di rimborso senza l'apposizione del visto di conformità: non si applicano sanzioni in caso di invio entro la scadenza dei termini ordinari d'accertamento. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 289 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 23 aprile 2021.
Dichiarazione IVA, integrativa senza l’applicazione di sanzioni in caso di rimborso del credito maturato richiesto senza l’apposizione del visto di conformità.
La scadenza da rispettare è quella prevista in via ordinaria per le attività di accertamento, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 289 pubblicata il 23 aprile 2021.
Dichiarazione IVA, integrativa senza sanzioni per il rimborso senza visto di conformità
A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla presentazione della dichiarazione IVA integrativa è una società che, in merito al modello trasmesso e alla relativa richiesta di rimborso, ha dimenticato l’apposizione del visto di conformità.
In seguito all’archiviazione della domanda di rimborso IVA, per ottenere la somma spettante intende presentare una dichiarazione integrativa, al solo fine di apporvi il visto di conformità. Una correzione che non comporta, secondo l’istante, l’applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate sposa l’interpretazione fornita dal contribuente.
Nella risposta all’interpello n. 289 del 23 aprile 2021 viene ricordato che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione, relativa al credito IVA richiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro la scadenza prevista per le attività di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Per quel che riguarda il rimborso dell’imposta a credito emersa dalla dichiarazione IVA, ai sensi del comma 6, articolo 38-bis del decreto IVA il contribuente può scegliere tra:
- prestare la garanzia
- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Come già chiarito dalla circolare n. 32/E del 2014, la dichiarazione IVA integrativa può essere utilizzata anche qualora:
“non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.”
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 289 del 23 aprile 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - dichiarazione IVA a rimborso - integrazione per l’apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Integrativa senza sanzioni in caso di mancato utilizzo del credito IVA
Nel caso di mancata comunicazione circa il diniego del rimborso da parte dell’ufficio competente, e qualora il credito IVA indicato in dichiarazione non sia stato utilizzato a rimborso o in compensazione, l’integrativa è presentata senza l’applicazione di sanzioni.
Come sopra evidenziato, il termine per l’invio è quello previsto dall’articolo 57 del decreto IVA in materia di accertamenti.
Il contribuente può quindi correggere la mancata apposizione del visto di conformità in dichiarazione e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviando una dichiarazione integrativa, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni trattandosi di correzioni che non sono riconducibili ad errori o violazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA, integrativa senza sanzioni per il rimborso senza visto di conformità