Guida alla sanzioni dovute in caso di invio tardivo, omesso o incompleto delle liquidazioni periodiche IVA (cd “Lipe”)
In caso di invio tardivo, omesso o incompleto delle Lipe il contribuente sarà soggetto a sanzioni che variano a seconda del tipo di omissione.
Oggi procediamo insieme ad una panoramica di importi e regole per essere consapevoli dei relativi importi ma, anche e soprattutto, per comprendere tutti i termini di accesso al ravvedimento operoso.
Le sanzioni Lipe vanno dai 500 ai 2.000 euro, e la cifra dovuta si riduce alla metà nel caso di invio entro 15 giorni dalla scadenza della comunicazione delle liquidazioni IVA.
Ricordiamo, in primo luogo, che anche alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) si applica il ravvedimento operoso, disciplinato dal Decreto Legislativo 471/1997.
Di seguito una tabella con gli importi da considerare e con le regole per fare il calcolo della sanzione applicata in base al ritardo di invio.
Sanzioni LIPE 2024, comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali: tabella ed importi con ravvedimento operoso:
Sanzione invio tardivo Lipe | Data di versamento |
---|---|
27,80 euro (1/9 sanzione ordinaria di 250 euro) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore |
55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di 500 euro) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore |
62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di 500 euro) | entro un anno dalla data dell’omissione o errore |
71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di 500 euro) | entro due anni dalla data dell’omissione o errore |
83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di 500 euro) | oltre due anni dalla data dell’omissione o errore |
100 euro (1/5 sanzione ordinaria di 500 euro) | dopo la constatazione della violazione |
Sanzioni comunicazione trimestrale IVA liquidazioni periodiche inviata in ritardo ma entro 15 giorni
Analizziamo come primo caso quello delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA 2024 tardive ovvero inviate entro 15 giorni dalla scadenza originariamente prevista, fissata al 29 febbraio 2024 per il quarto trimestre 2023.
In questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso ex articolo 11 del Decreto Legislativo 471/1997, fruendo di una riduzione delle sanzioni pari ad un ottavo del minimo per un importo complessivo pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Sanzioni comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA in ritardo ma entro il termine di scadenza
Altro caso particolare è quello delle comunicazioni IVA inviate due volte, di cui la seconda entro il termine di scadenza.
In questo caso la seconda inviata sostituisce la prima e non sono dovute sanzioni per la correzione.
Sanzioni omessa comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA e ravvedimento operoso
In caso di omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è possibile altresì fruire del ravvedimento operoso ex articolo 11 comma 2-ter Decreto Legislativo 471/1997 con sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo per un importo complessivo pari ad euro 62,50 (1/8 di 500 euro).
Comunicazione incompleta o errata: cosa fare?
Nel caso di invio telematico entro il termine di scadenza di una comunicazione IVA incompleta è possibile avvalersi del ravvedimento operoso alle stesse condizioni viste sopra nel caso di omessa comunicazione.
Correzione delle Lipe nel quadro VH della dichiarazione IVA
Le liquidazioni periodiche dell’IVA possono anche essere corrette con il quadro VH, denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”.
Questo quadro deve essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Nell’ipotesi di compilazione del quadro, occorre indicare tutti i dati richiesti, anche quelli non da integrare o modificare.
Cumulo giuridico applicabile anche alle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA
Un altro principio importante è previsto dal Decreto Legislativo numero 472/1997 all’articolo 12: il cumulo giuridico.
Se sono state omesse più comunicazioni l’Agenzia delle Entrate deve applicare la sanzione più grave, aumentata di 1/4 (vedi articolo 7 Decreto Legislativo 472/1997), in modo che tale sanzione sia poi definibile ad 1/3 (vedi articolo 16 comma 3 D. Lgs. 472/1997).
Sanzioni comunicazioni IVA 2024: codice tributo nel pagamento con modello F24
Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione IVA devono essere versate mediante pagamento del modello F24, compilando la sezione Erario ed indicando il codice tributo 8911.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sanzioni Lipe 2024