Aggiornato il modello IVA 74 bis per comunicare le operazioni effettuate nella frazione dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa: la nuova versione aggiornata con le novità del codice della crisi d'impresa deve essere utilizzata a partire dall'anno d'imposta 2023
Tramite il modello IVA 74 bis curatori e commissari liquidatori trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Ci sono quattro mesi di tempo dalla nomina.
A partire del 2023 è necessario utilizzare la nuova versione approvata con il provvedimento numero 36026 del 7 febbraio 2023 per adeguare l’adempimento alle novità che derivano dal codice della crisi d’impresa in vigore dallo scorso luglio.
Aggiornato il Modello IVA 74 bis: le novità per la dichiarazione di liquidazione relativa al 2023
Con il Modello IVA 74 bis si invia all’Agenzia delle Entrate una fotografia della posizione creditoria o debitoria, alla data di fallimento, relativa all’imposta sul valore aggiunto.
Operativamente sono i curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori che la trasmettono indicando le operazioni effettuate nella porzione d’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate, a partire dall’anno d’imposta 2023 è necessario utilizzare la nuova versione del modello IVA 74 bis.
“L’aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022”.
Si legge nel provvedimento del 7 febbraio 2023.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 36026/2023
- Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni
Modello IVA 74 bis aggiornato al 2023: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
A partire dalla nomina i curatori o i commissari liquidatori hanno quattro mesi di tempo per inviare il modello IVA 74 bis.
Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.
Nel quadro AF devono essere indicati tutti i dati utili a conoscere la posizione, debitoria o creditoria, relativa all’imposta sul valore aggiunto: gli importi devono essere indicati arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, al contrario per difetto, se inferiore.
“Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente”.
Si legge nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello IVA 74 bis deve essere inviato in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati: per le specifiche tecniche è possibile far riferimento a quelle approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2019.
Di seguito le istruzioni da seguire per la trasmissione del modello IVA 74 bis.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello IVA 74 bis aggiornato alle novità sulla crisi d’impresa: le istruzioni per il 2023