Compilazione spesometro 2017: elenco completo operazioni da comunicare e tutte le istruzioni nella nostra guida completa ed aggiornata.
Attenzione: il presente articolo tratta delle regole valide fino allo spesometro relativo al periodo d’imposta 2016. Per tutto ciò che concerne lo spesometro relativo al primo semestre 2017 si invitano i lettori interessati a consultare l’approfondimento dedicato.
Spesometro 2017: istruzioni, elenco completo operazioni da inserire nel modello di comunicazione polivalente e tutto quello che c’è da sapere su una delle scadenze più odiate da addetti ai lavori e contribuenti.
A cosa serve in pratica lo spesometro?
Lo spesometro è una comunicazione fiscale che consente all’Agenzia delle Entrate di disporre di un database enorme grazie al quale eseguire i controlli fiscali incrociati fra contribuenti. In realtà, lo spesometro è aspramente criticato dai professionisti fiscali soprattutto a causa della sua effettiva utilità.
In effetti, il Fisco dispone già di una quantità di dati enorme e nella dichiarazione IVA vengono già fornite parecchie informazioni di carattere numerico/quantitativo.
Nonostante le critiche, dal periodo d’imposta 2017 è previsto l’ampliamento degli invii periodici di spesometro e, addirittura, anche di liquidazioni IVA. Tuttavia, ci sono diversi elementi che fanno ritenere che questo adempimento verrà revisionato nelle prossime settimane.
Spesometro: soggetti passivi IVA obbligati alla compilazione ed invio della comunicazione polivalente
Chi deve compilare ed inviare telematicamente lo spesometro o modello di comunicazione polivalente?
Soggetti obbligati al rispetto della scadenza dello spesometro sono i contribuenti IVA mensili e trimestrali, oltre agli operatori finanziari, per tutte le operazioni rilevanti ai fini iva compiute nel periodo d’imposta precedente ovvero:
- Società di persone;
- Società di fatto che esercitano attività commerciale;
- Società di capitali;
- Società consortili;
- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali;
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- Imprese familiari ed aziende coniugali;
- Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.;
- Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale.
- Società estere rappresentate in Italia;
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi;
- Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali;
- Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno;
- Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni.
Spesometro: soggetti esonerati
Chi sono i soggetti esonerati dalla compilazione e dall’invio dello spesometro o modello di comunicazione polivalente?
Ecco le categorie di contribuenti esonerati dall’adempimento dello spesometro:
- contribuenti nel Regime dei Minimi;
- contribuenti nel Regime Forfettario;
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- i curatori fallimentari e i Commissari liquidatori;
- la Pubblica Amministrazione.
I commercianti al dettaglio e tour operator dovranno comunicare solo le operazioni che superano la soglia dei 3.000 euro al netto dell’IVA, per le fatture inferiori a tale soglia, scatta invece l’esonero.
Spesometro: operazioni da comunicare obbligatoriamente
Quali sono le operazioni rilevanti ai fini IVA che devono essere obbligatoriamente indicate ai fini della compilazione ed invio dello spesometro:
- operazioni effettuate a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA - clienti;
- operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta - fornitori;
- operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA - consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Spesometro: operazioni escluse dal modello di comunicazione polivalente
Le operazioni che, invece, sono escluse dallo spesometro sono le seguenti:
- Importazioni;
- Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72;
- Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).
Scadenza spesometro: scadenze contribuenti mensili, trimestrali ed operatori finanziari
Le scadenze fiscali relative allo spesometro si distinguono a seconda della tipologia di contribuente e sono le seguenti sono le seguenti:
- 10 aprile per i contribuenti mensili;
- 20 aprile contribuenti trimestrali;
Lo scorso anno la scadenza dello spesometro per i contribuenti IVA mensili fu prorogata al 20 aprile, unificandola quindi a quella dei contribuenti trimestrali. Negli ultimi giorni si parla insistentemente di una possibile proroga - come quella del 2016 - che tuttavia a questo punto appare molto improbabile.
Spesometro 2017 analitico o aggregato?
Una delle discussioni che più animano il dibattito fra professionisti ed addetti ai lavori in materia di spesometro è la scelta della forma da inviare. La normativa di riferimento, infatti, prevede due diverse forme del modello di comunicazione polivalente:
- lo spesometro in forma aggregata (è quello sicuramente più utilizzato nella prassi);
- lo spesometro in forma analitica.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura del nostro approfondimento “Spesometro 2017 analitico o aggregato?”.
Spesometro: sanzioni e ravvedimento operoso
Cosa succede in caso di errori o ritardo nella compilazione ed invio dello spesometro?
Il ritardo nella presentazione dello spesometro comporta una sanzione amministrativa che va da da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 2065,83 euro, in base al ritardo.
La sanzione dovrà essere versata, contestualmente alla presentazione dello spesometro, attraverso la compilazione ed il pagamento del modello F24, per la quale dovrà essere utilizzato il codice tributo 8911.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Istruzioni spesometro 2017: compilazione, modello ed elenco operazioni