Concordato preventivo biennale, adesione con ravvedimento al buio: manca il provvedimento

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Meno tre giorni alla scadenza del concordato preventivo biennale e, ad oggi, manca ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale. Al buio le regole operative di uno dei principali vantaggi del patto con il Fisco

Concordato preventivo biennale, adesione con ravvedimento al buio: manca il provvedimento

Concordato preventivo biennale ancora monco: arrivati ormai agli ultimi giorni per le adesioni manca ancora il provvedimento sul ravvedimento speciale.

Il 31 ottobre è la data ultima per firmare il patto con il Fisco, ma il set di regole operative è ancora incompleto. Una questione tutt’altro che secondaria, e che complica ancor di più la strada del concordato preventivo biennale.

Il ravvedimento speciale, sanatoria sugli anni dal 2018 al 2022, per partire in via ufficiale necessita di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Un passaggio che non è vincolante ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale, ma in assenza del quale resta nell’ombra uno dei principali vantaggi introdotti per stimolare le adesioni allo strumento.

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Concordato preventivo biennale, adesione con ravvedimento speciale al buio: manca il provvedimento AdE

Serve un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per stabilire “termini e modalità di comunicazione” della volontà di avvalersi del ravvedimento speciale, ultima delle misure introdotte, in ordine temporale, per accrescere l’appeal del concordato preventivo biennale.

Un provvedimento che ancora non c’è e che quindi affianca ad oggi solo teoricamente la sanatoria all’adesione al patto con il Fisco per il prossimo biennio.

Sebbene dal Direttore Ruffini, nel corso del convegno dei commercialisti di Treviso del 24 ottobre, sia arrivata la rassicurazione circa il fatto che “il modello non è ostativo” e non è necessario che venga rilasciato prima della scadenza del 31 ottobre, l’anomalia è evidente e rischia di creare ancora più confusione tra partite IVA e addetti ai lavori.

Lo è ancor di più se si considera che sono già stati pubblicati i codici tributo per pagare le somme dovute per l’accesso al ravvedimento speciale, rendendo di fatto possibile versare le imposte forfettarie ancor prima di formalizzare l’adesione alla misura. Una mossa che consente alle partite IVA interessate di “anticipare” eventuali controlli e atti del Fisco che potrebbero portare all’esclusione dalla sanatoria.

“Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.”

Quella sopra riportata è una delle principali cause in cui verrà meno la possibilità di aderire alla sanatoria ultra agevolata e quindi l’invito implicito contenuto nella risoluzione del 17 ottobre è di “giocare d’anticipo”, con un tempismo che punta a sterilizzare gli effetti delle attività di controllo in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il concordato preventivo biennale diventa una “telenovela a puntate”, che non finisce di stupire per un modus operandi tutt’altro che in linea con la necessità di garantire la certezza del diritto o, quantomeno, regole fiscali chiare e tempestive.

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Ravvedimento speciale da formalizzare: dopo il concordato, serve l’invio di un modello per beneficiare della sanatoria

In attesa di novità, quel che è ad oggi evidente è che il principale vantaggio del concordato preventivo biennale, ossia la possibilità di sanare irregolarità dichiarative a costo ridotto per il quinquennio 2018-2022, resta ad oggi fermo su carta.

Appare del tutto insufficiente e ormai superato anche il prospetto di calcolo elaborato dall’Agenzia delle Entrate e inserito nel Cassetto Fiscale dei titolari di partita IVA lo scorso 14 ottobre, considerando che con il DL Fiscale collegato alla Manovra (pubblicato in GU il 19 ottobre) è stata prevista un’estensione della platea dei destinatari non contemplata in prima battuta.

Il ravvedimento speciale si applicherà anche agli esonerati dagli ISA negli anni del Covid e alle partite IVA che nel quinquennio hanno beneficiato di cause di esclusione dagli Indici per via del non regolare svolgimento dell’attività. E, per questi, non vi è alcun prospetto “precompilato” caricato sul sito del Fisco.

Commercialisti e intermediari alle prese con gli ultimi calcoli di convenienza brancolano quindi nel buio, o nell’ombra, di una misura ancora da definire negli aspetti operativi e che dal punto di vista pratico comporterà in ogni caso la necessità di ulteriori adempimenti. In attesa della nuova puntata della serie sul concordato preventivo biennale, che potrebbe riservare ancora nuovi colpi di scena.

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