Cessione del credito bonus edilizi a tutte le partite IVA e anche per i crediti oggetto di prima comunicazione prima del 1° maggio 2022. La novità nell'emendamento approvato dalla Camera al testo della legge di conversione del Decreto Semplificazioni. Potranno essere ceduti tutti i crediti del 2022 e del 2021. Si attende il via libera definitivo del Senato.
Ad un passo dall’approvazione la possibilità di estendere la cessione del credito dei bonus edilizi a tutte le partite IVA e anche ai crediti la cui prima comunicazione sia stata inviata prima del 1° maggio 2022.
L’emendamento del governo alla legge di conversione del Decreto Semplificazione è stato approvato alla Camera il 27 luglio, manca ora il passaggio al Senato per l’ufficialità.
Novità erano già state previste dal Decreto Aiuti, che inizialmente prevedeva la possibilità per gli istituti bancari di cedere i crediti ai clienti professionali privati, titolari di contratto di conto corrente con la banca.
La legge di conversione aveva esteso la platea dei soggetti interessati anche a quelli diversi da consumatori e utenti, tuttavia oggetto delle disposizioni erano esclusivamente i crediti la cui prima comunicazione sia inviata successivamente al 1° maggio 2022.
Con le modifiche al testo della legge di conversione del Decreto Semplificazioni viene eliminato il vincolo temporale: dopo l’approvazione del Senato si potranno sbloccare anche i crediti del 2022 con prima comunicazione precedente al 1° maggio scorso e quelli del 2021.
Cessione del credito bonus edilizi, per tutte le partite IVA e anche per i crediti precedenti al 1° maggio 2022
Manca poco all’arrivo di alcune novità che potrebbero sbloccare il meccanismo della cessione del credito relativa alle agevolazioni del settore edilizia.
Il problema sulla monetizzazione dei crediti legati ai bonus edilizi era stato evidenziato con forza anche dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel giorno delle dimissioni. Il premier aveva sottolineato, come noto, che migliaia di imprese stavano ancora aspettando i crediti.
Nello scorso maggio la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, aveva fornito una stima degli importi inaccessibili: 5,2 miliardi di euro bloccati nel Cassetto Fiscale.
Una questione che crea non pochi rischi per la sopravvivenza di molte imprese, che si sono ritrovate con problemi di liquidità a causa dell’impossibilità di incassare gli importi legati ad esempio a interventi del superbonus con l’opzione di fruizione indiretta dello sconto in fattura.
La necessità di controlli per evitare le frodi nell’ambito dei bonus edilizi ha portato alla complicazione del meccanismo di cessione al punto che la maggior parte degli istituti bancari ha bloccato l’acquisto dei crediti, in gran parte dei casi per esaurimento della capienza fiscale. Il blocco si è riversato a cascata sulle imprese.
Per sbrogliare la matassa sono stati messi in campo interventi a più riprese, tra gli altri quelli previsti dal Decreto Aiuti e dalla propria legge di conversione.
Il testo del decreto originario permetteva la cessione da parte delle banche ai clienti professionali privati titolari con gli istituti di credito, o con la banca capogruppo, di un contratto di conto corrente.
La norma intendeva fornire una possibilità alle banche di sbloccare i crediti incagliati, aumentando di fatto la capienza fiscale dell’istituto di credito grazie ai nuovi soggetti a cui gli importi potevano essere ceduti.
Successivamente, la legge di conversione del Decreto Aiuti ha ampliato la platea dei possibili destinatari dei crediti ai soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (anche in questo caso titolari di un contratto di conto corrente con la banca).
In entrambi i casi, tuttavia, i crediti oggetto delle disposizioni erano quelli maturati con comunicazione di prima cessione successiva al 1° maggio 2022. Il limite temporale di fatto forniva una possibile soluzione solo ai crediti più recenti, senza sbloccare i crediti più vecchi.
Il limite temporale sarà eliminato dalle modifiche della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, che interviene sulla legge di conversione del Decreto Aiuti. Per l’ufficialità si attende l’approvazione definitiva del Senato.
Cessione del credito bonus edilizi, le novità della legge di conversione del Decreto Semplificazioni
L’emendamento, proposto dal governo e approvato dalla Camera, interviene sul testo della legge di conversione del Decreto Aiuti.
Consiste nell’inserimento dell’articolo 40-bis nella legge di conversione del decreto Semplificazioni.
Tale articolo abroga il comma 3 dell’articolo 57 del decreto-legge n. 50 del 2022, che prevede quanto di seguito riportato:
“Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”
L’eliminazione del vincolo permetterà l’estensione della platea dei soggetti a cui le banche potranno cedere il credito anche per i crediti che sono stati oggetto di prima comunicazione prima della data spartiacque del 1° maggio scorso.
Potranno quindi essere sbloccati anche i crediti del 2022 e quelli relativi al periodo d’imposta 2021.
I crediti in questione sono quelli maturano con la scelta delle opzioni di fruizione indiretta delle agevolazioni edilizie, previste dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio.
Potranno quindi essere ceduti i crediti derivanti da interventi che rientrano nelle seguenti agevolazioni:
- bonus ristrutturazioni, con detrazione al 50 per cento;
- bonus di efficientamento energetico, ecobonus e superbonus 110 per cento;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- bonus per l’istallazione di impianti fotovoltaici;
- bonus per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- il bonus per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito anche per le comunicazioni antecedenti al 1° maggio