Il superbonus cambia ancora: con la conversione del Decreto Aiuti sono in arrivo ulteriori novità sulla cessione del credito da parte delle banche. Viene confermata la proroga al 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifamiliari.
Superbonus, nuovo giro di boa con la conversione in legge del Decreto Aiuti, sul quale si attende il voto di fiducia da parte della Camera.
Alle novità già previste dal testo del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, si affiancheranno le nuove modifiche in materia di cessione del credito introdotte nel corso dei lavori per la conversione in legge.
Novità che riguarderanno le banche, e che puntano a sbloccare il mercato delle cessioni. Manca invece un’apertura sulla possibile proroga del superbonus oltre le scadenze ad oggi previste, tra cui la prima del 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifamiliari.
Superbonus, cosa cambia con la conversione del DL Aiuti: dalla proroga alla cessione del credito
Diventato elemento di scontro tra Governo e forze di maggioranza, il superbonus si appresta a cambiare nuovamente forma per effetto della conversione in legge del Decreto Aiuti, sul quale è atteso oggi 7 luglio 2022 il voto di fiducia da parte della Camera.
Ad essere modificato è ancora una volta il meccanismo della cessione del credito, con il fine di sbloccare la mole considerevole di somme rimaste in stallo nel Cassetto Fiscale dopo la chiusura dei rubinetti da parte dei principali Istituti di credito.
Già nel testo del decreto legge n. 50 del 17 maggio scorso il Governo aveva allargato le maglie della cessione del credito, prevedendo per le banche la possibilità di trasferire in ogni momento le somme acquisite verso specifici soggetti, ossia clienti professionali privati titolari con la stessa di contratto di conto corrente e la banca capogruppo.
Un meccanismo che apriva quindi al trasferimento verso le imprese in possesso di specifici requisiti in materia di bilancio, fatturato e fondi propri.
La legge di conversione del Decreto Aiuti, il cui voto finale è atteso entro il 16 luglio, renderà meno vincolante la selezione da parte delle banche.
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 14, sarà sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, così come con la banca capogruppo.
Il cessionario non potrà in ogni caso cedere a sua volta le somme acquisite da parte della banca.
Novità che, dopo la conversione in legge del decreto n. 50/2022, per espressa previsione normativa si applicheranno in via retroattiva:
“anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”
Superbonus, con la conversione del DL Aiuti confermata la proroga al 30 settembre 2022
Mentre per il momento il Ministero dell’Economia chiude ad ogni ipotesi di proroga lunga della detrazione del 110 per cento, la conversione del Decreto Aiuti confermerà la riscrittura del calendario delle scadenze.
Per i lavori sulle abitazioni unifamiliari sarà possibile accedere alla detrazione del 110 per cento anche in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto di effettuare lavori pari almeno al 30 per cento dell’intervento complessivo alla data del 30 settembre.
Non più quindi l’ormai trascorsa data del 30 giugno, ma tre mesi di tempo in più che consentiranno ai contribuenti di raggiungere il SAL minimo utile per completare i lavori entro la fine dell’anno.
Confermate inoltre le modalità semplificate di verifica del requisito del 30 per cento dei lavori eseguiti: il SAL minimo da perfezionare entro la nuova scadenza del 30 settembre 2022 riguarderà l’intervento complessivo, e quindi il contribuente potrà scegliere di includervi anche lavori diversi da quelli rientranti nel superbonus.
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