Le risposte ai dubbi sulla riammissione alla rottamazione quater

Salvatore Cuomo - Imposte

La riammissione di chi non aveva pagato in tutto o in parte le rate scadute della rottamazione ha fatto emergere alcuni dubbi applicativi a cui proviamo a dare risposta

Le risposte ai dubbi sulla riammissione alla rottamazione quater

Il 20 febbraio scorso è stato convertito in legge il cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Per quel che riguarda la riapertura della rottamazione quater, già nel confronto tra i professionisti sono sorte domande non solo di ordine pratico relativamente alla corretta applicazione della norma.

Un esame dei quesiti più gettonati.

Rottamazione quater, chi può usufruire della riammissione

Non è a tutti chiaro il bacino dei potenziali fruitori della disposizione eppure, a mio parere, su questo punto la norma è piuttosto chiara.

Infatti l’articolo 3-bis, “Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali”, esordisce come segue:

“Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata.”

Quindi con riferimento ai debiti oggetto della domanda presentata coloro che hanno pagato in parte e/o in ritardo o non hanno per nulla pagato almeno una delle qualsiasi rate con scadenza anteriore al 31 dicembre 2024.

Può essere riammesso anche chi non ha pagato la prima rata?

Su questo punto dalla lettura del testo sembrerebbe proprio che anche chi non ha versato nei termini la prima rata possa approfittare della opportunità concessa dalla norma la quale fa riferimento alla sola avvenuta adesione alla procedura, che è stata a suo tempo manifestata con la presentazione della domanda di cui al comma 235 che recita:

“Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 23 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; ….”

senza la previsione che la stessa si dovesse ritenere perfeziona con il pagamento della prima o unica rata.

Deve essere comunque pagata la rata in scadenza a febbraio?

Precisando che il quesito non è rivolto a coloro in regola con i pagamenti, bensì a chi ha saltato o pagato una o più rate con scadenza antecedente al 31 dicembre 2024 a questi ultimi risponderei no, atteso che la riammissione perimetra esplicitamente il nuovo piano rate facendo riferimenti all’intero debito originario e non alle sole rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024:

il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente ….”

Riepilogando il caso di un contribuente che non ha versato una o più rate antecedenti al 31 dicembre 2024:

  • non deve versare la rata di febbraio 2025;
  • presenta l’istanza di riammissione;
  • pagherà le rate del nuovo piano riferito all’intero debito residuo comprendente sia le rate “saltate” in precedenza che la rata di febbraio 2025.

Osservo che l’eventuale pagamento della rata di febbraio potrebbe comportare il rischio che questo non sia registrato per tempo dall’AdER e pertanto non sarebbe “scalato” dal debito residuo del nuovo piano rateale.

Da quando si potrà chiedere la riammissione?

Verosimilmente entro la prima metà di marzo sarà messo a disposizione dei contribuenti la funzionalità web che consentirà di presentare la domande di riammissione:

“Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

Dipende essenzialmente dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale contenente la legge di conversione, da cui decorreranno i venti giorni indicati dalla norma.

L’accesso alla riammissione può liberare il conto corrente dal pignoramento AdER?

Restano ferme tutte le altre previsioni relative alla Rottamazione IV, che la norma riprende pedissequamente. Quindi anche quanto previsto dal comma 243:

“b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.”

Quindi per lo svincolo dalla qualsiasi azione esecutiva, pignoramento o fermo amministrativo che sia, si dovrà attendere fino all’avvenuto pagamento della prima o unica rata del nuovo piano predisposto dall’AdER stessa.

Certo non sarà la Rottamazione quinquies agognata da molti, ma in attesa degli eventi questa è pur sempre una opportunità per rimettersi in linea con gli obblighi fiscali, ancorché meno vantaggiosa per quanto alla durata della dilazione e gli stringenti regole per il versamento rispetto alla proposta di legge depositata in Parlamento.

Vedremo gli sviluppi.

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