Dal bonus prima casa per gli under 36, prorogato per tutto l'anno, fino all'IVA ridotta al 5 per cento sulle bollette del gas: l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 fa il punto delle novità fiscali in materia di imposte indirette previste dalla Legge di Bilancio.
Bonus prima casa prorogato per tutto l’anno per gli under 36, IVA ridotta sulle bollette del gas e non solo: arriva dall’Agenzia delle Entrate la prima circolare sulle novità fiscali previste per il 2022.
La Legge di Bilancio 2022 contiene numerose novità in materia di Fisco e, accanto alla misure in materia di IRPEF e IRAP, specifiche modifiche sono previste nell’ambito delle imposte indirette.
Ed è su queste che si concentra la circolare n. 3/E pubblicata il 4 febbraio 2022, che oltre ad illustrare le proroghe previste in materia di bonus prima casa per gli under 36 e IVA ridotta sulle somministrazioni di gas metano, fornisce tra le altre cose un focus specifico sulla sospensione dei versamenti prevista per gli enti sportivi e sulle ulteriori modifiche in materia di imposte di registro, ipotecarie, castali e di bollo.
Dal bonus prima casa all’IVA sulle bollette: dall’AdE focus sulle novità fiscali 2022
La circolare n. 3/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 4 febbraio 2022 apre il capitolo dei chiarimenti relativi alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio ed entrate in vigore dal 1° gennaio.
Il documento di prassi si sofferma sulle disposizioni introdotte in materia di imposte e, in particolare, nell’ambito dell’IVA, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e in sull’imposta di bollo.
Per quel che riguarda l’IVA, accanto alla riduzione trimestrale prevista per le bollette del gas, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento su prodotti per l’igiene intima femminile, assorbenti e tamponi, affiancando la misura all’aliquota del 5 per cento già prevista dal 2020 per i prodotti compostabili o lavabili.
In materia di imposta di bollo, è stata invece prevista l’esenzione dal versamento per tutto il 2022 per i certificati anagrafici rilasciati online tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Tra le numerose novità fiscali analizzate dall’Agenzia delle Entrate, un primo importante focus riguarda la proroga del bonus prima casa in favore dei giovani di età inferiore ai 36 anni.
Il comma 151, articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022, concedendo sei mesi di tempo in più per l’acquisto agevolato dell’abitazione principale.
Non cambiano requisiti e agevolazioni spettanti. Il bonus prima casa per gli under 36 consente di beneficiare dell’esenzione al momento del rogito dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per gli atti soggetti ad IVA, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al tributo corrisposto in sede di acquisto e, inoltre, è possibile fruire dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo.
In merito ai requisiti da rispettare, la circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 ricorda che sarà necessario:
- avere meno di 36 anni nell’anno del rogito;
- avere un ISEE di valore inferiore a 40.000 euro.
Requisiti ulteriori, come già chiarito dalla circolare n. 12/E/2021, rispetto a quelli previsti in via generale per l’applicazione del bonus prima casa, secondo quanto disposto dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022
- Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
Proroga IVA ridotta al 5 per cento per le bollette del gas: le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022
Proroga, seppur limitata al primo trimestre dell’anno, anche dell’IVA agevolata del 5 per cento sulle forniture di gas metano.
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche in materia di bollette, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano.
Il comma 506 dell’articolo 1 ha a tal fine prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo la riduzione dell’IVA al 5 per cento sulle bollette del gas metano, destinato ad usi civili e industriali.
Una misura prevista dal decreto Energia n. 130/2021 che, come già chiarito con la circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021, non si applica alle somministrazioni di gas metano impiegato per l’autotrazione e per gli utilizzi destinati alla produzione di energia elettrica.
Sospensione versamento enti sportivi: le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022
Ampio spazio è dedicato dalla circolare n. 3/E/2022 alla sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette e indirette prevista in favore degli enti sportivi.
Federazioni, società e associazioni sportive sono i beneficiari dello stop ai:
- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi, entro il 30 maggio 2022, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili, pari al 50 per cento del totale dovuto, dal 30 maggio. L’ultima rata è fissata al 16 dicembre, termine per pagare il restante 50 per cento dovuto.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi che la nuova sospensione riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solamente quelle che “operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”.
Possono quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento i soggetti che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della novità, l’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che restano congelati anche i termini relativi a:
- versamenti oggetto di rateizzazione relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020, sospesi dal decreto Cura Italia;
- somme oggetto di rateizzazione secondo quanto disposto dalla Manovra 2021 relative al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Non sono invece sospesi i termini di versamento IRAP, così come quelli relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’AdER e i versamenti delle somme da ravvedimento, operato nel periodo di sospensione.
Nella tabella di seguito riportata una sintesi fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle sospensioni previste per gli operatori del settore sportivo:
PERIODO DI SOSPENSIONE | BENEFICIARI | OGGETTO DELLA SOSPENSIONE | MODALITA’ DI VERSAMENTO |
---|---|---|---|
Dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 | Tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche | - Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973
- IVA |
Rateazione:
- per il 50% dell’importo in unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo 4 rate mensili da settembre a dicembre 2020 - per il restante 50% in massimo 24 rate mensili da gennaio 2021 a dicembre 2022 |
Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 | Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2021 | - Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973
- IVA - Imposte sui redditi |
Unica soluzione: entro il 30 maggio 2021
- Rateazione: in massimo 24 rate mensili da maggio 2021 ad aprile 2023, con rate di dicembre 2021 e 2022 entro il giorno 16 |
Dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per le imposte sui redditi) | Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 | - Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973
- IVA - Imposte sui redditi |
Unica soluzione: entro il 30 maggio 2022
- Rateazione: per il 50% in 7 rate mensili da maggio 2022 a novembre 2022; il restante 50 per cento entro il 16 dicembre 2022 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dal bonus prima casa all’IVA sulle bollette: dall’AdE focus sulle novità fiscali 2022