Le regole necessarie per il calcolo dell'imposta di registro: riferimenti normativi, aliquote e codice tributo per il versamento del modello F24.
L’Imposta di Registro istituita dal D.P.R. numero 131/1986 è un tributo con duplice valenza sia di tassa che di imposta: si può considerare una tassa quando ad essa è legata l’erogazione di un servizio della pubblica amministrazione; è un’imposta quando è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate ed il suo valore è determinato in proporzione al valore economico dell’atto registrato.
Questo è il caso specifico dell’ imposta di registro sugli affitti: il contratto di locazione per avere efficacia verso terzi deve necessariamente essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate; se così non fosse, cioè nel caso di contratto d’affitto in nero, il proprietario ad esempio non potrebbe sfrattare l’inquilino moroso né quest’ultimo sarebbe tenuto a versare il canone di locazione concordato.
Spieghiamo di seguito come si procede al calcolo e al versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione.
Imposta di registro locazioni: istruzioni di calcolo
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’affitto, il locatore, di prassi, ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione ad uso abitativo presso l’Agenzia delle Entrate di competenza, pena nullità dello stesso, presentando presso gli sportelli un apposito modello RLI. Nei successivi 60 giorni dalla registrazione dovrà dare prova all’inquilino e, se presente, all’amministratore di condominio, dell’avvenuto pagamento.
Per l’amministrazione finanziaria il locatore o l’affittuario sono obbligati in solido: ciò significa che in pratica è indifferente chi presenta il modello di RLI, l’importante è che sia correttamente compilato in ogni sua parte e che le parti abbiano provveduto a versare sia l’imposta di bollo che l’imposta di registro sul contratto.
L’imposta di bollo ha un valore pari a 16 euro ogni 4 facciate del contratto o comunque ogni 100 righe. Può essere pagata sia attraverso i contrassegni telematici che utilizzando le classiche marche da bollo.
L’ ’imposta di registro ha un valore variabile a seconda del tipo di immobile locato:
Fabbricato ad uso abitativo | 2% del canone annuo per il numero delle annualità |
Fabbricati strumentali per natura | 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva (es:uso commerciale), 2% del canone, negli altri casi |
Fondi rustici | 0,50% del corrispettivo annuo per il numero delle annualità |
Altri immobili | 2% del corrispettivo annuo per il numero delle annualità |
Il pagamento dell’imposta di registro, per la prima annualità, non può avere un valore inferiore a 67 euro; per i contratti a canone concordato, per gli immobili situati in zone ad alta intensità abitativa, l’imposta verrà calcolata sulla base imponibile diminuita del 30%.
Per i contratti di locazione pluriennali, il pagamento può avvenire sia in un’unica soluzione, anticipandolo per tutte le annualità, che annualmente entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Se si opta per la soluzione anticipata si ha diritto ad una detrazione di imposta pari alla metà del tasso di interesse legale in corso (0.50%) moltiplicato per il numero delle annualità.
In caso di cessione, risoluzione o proroga locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta di registro si calcola nella misura fissa di 67 euro; in questi casi va versata entro 30 giorni dall’evento modificativo del contratto e entro i successivi 20 giorni va presentato il pagamento all’ufficio territoriale presso cui il contratto è stato registrato.
Per gli eventi modificativi dei contratti di locazione di immobili non urbani, l’imposta si applica nella misura del 2%; per i fondi rustici si applica lo 0,50% all’importo dei canoni ancora dovuti.
Imposta di registro locazioni: codice tributo e modalità di versamento
L’imposta di registro sui contratti di locazione si paga utilizzando uno specifico modello F24 elementi identificativi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ecco la lista completa con il codice tributo da utilizzare per i versamenti delle imposte di registro sui contratti di locazione da inserire nel modello F24 Elide:
- Codice tributo “1500” – Imposta di registro per prima registrazione;
- Codice tributo “1501” – Imposta di registro per annualità successive;
- Codice tributo “1502” – Imposta di registro per cessioni del contratto;
- Codice tributo “1503” – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- Codice tributo “1504” – Imposta di registro per proroghe del contratto;
- Codice tributo “1507” – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- Codice tributo “1508” – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- Codice tributo “1509” – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- Codice tributo “1510” – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Imposta di registro: sanzioni e ravvedimento operoso
L’omessa registrazione del contratto così come il parziale occultamento dell’imposta di registro comportano l’applicazione di specifiche sanzioni:
- dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per omessa registrazione del contratto;
- dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta per parziale occultamento del canone;
Se il contratto viene registrato in ritardo, dopo 30 giorni dalla data di stipula, è dovuta la sanzione amministrativa e gli interessi calcolati in percentuale sull’imposta di registro in funzione del tempo trascorso tra la data di stipula e la data di effettiva registrazione.
Di conseguenza:
- per le registrazioni avvenute entro 120 giorni dalla data di stipula la sanzione sarà del 10%;
- per le registrazioni avvenute entro l’anno la sanzione è del 12%;
- per le registrazioni avvenute oltre 1 anno la sanzione del 30%.
Anche per l’imposta di registro il contribuente può regolarizzare la sua posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.
I versamenti relativi alle locazioni con modello F24 Elide possono essere effettuati presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, gli uffici postali o bancari.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica se il contribuente è titolare di partita Iva, utilizzando i servizi online della propria banca oppure il portale Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro locazioni: calcolo e istruzioni