Imposta di registro, a partire da quale data decorre il termine per gli avvisi di liquidazione emessi nel periodo di sospensione ma prima della pubblicazione del decreto Cura Italia? Fornisce chiarimenti la risposta all'interpello numero 349 del 15 settembre 2020: dal 1° giugno 2020.
Imposta di registro, quanto parte il termine per gli avvisi di liquidazione emessi nel periodo di sospensione ma prima della pubblicazione del decreto Cura Italia?
Fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 349 del 15 settembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal contribuente: sebbene l’avviso di liquidazione sia precedente alla pubblicazione del decreto, dal momento che ricade nel periodo individuato dalla norma può essere oggetto di sospensione.
I termini riprendono dunque a decorrere a partire dal 1° giugno 2020 ed il contribuente ha 60 giorni di tempo dall’avviso di liquidazione per effettuare il pagamento dell’imposta dovuta.
Imposta di registro, quando parte il termine per gli avvisi di liquidazione?
La risposta all’interpello numero 349 del 15 settembre 2020 ha come oggetto l’imposta di registro ed il termine per il pagamento relativo agli avvisi di liquidazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 349 del 15 settembre 2020
- Interpello decorrenza termini di pagamento avvisi liquidazione.
Il caso concreto è quello di un contribuente che ha ricevuto un avviso di liquidazione emesso il 12 marzo e notificato il 20 marzo 2020.
L’istante chiede se può essere applicata la sospensione prevista dall’articolo 67 del decreto Cura Italia, ovvero il DL 17 marzo 2020, n. 18, dal momento che tale data rientra nel periodo di sospensione delle scadenze previste dalla misura del Governo ma è precedente alla data di emanazione del decreto stesso.
L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal contribuente e spiega che i termini riprendono a partire dal 1° giugno 2020.
Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione per effettuare il pagamento dell’imposta dovuta.
Imposta di registro, i chiarimenti sulla sospensione delle scadenze
L’imposta di registro rientra tra le scadenze sospese dal decreto Cura Italia.
L’articolo 67 prevede infatti che:
“sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori.”
L’Agenzia delle Entrate riporta i documenti di prassi che hanno fornito i chiarimenti sulla disposizione:
- la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020;
- la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020;
- la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020;
- la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020;
- la risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020;
- la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020;
- la circolare numero n. 7/E del 27 marzo 2020;
- la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.
Ulteriori proroghe sono state previste dal decreto Rilancio, ovvero il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 149.
Tra le scadenze oggetto della sospensione fino al 16 settembre 2020 ci sono:
“avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n.346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.”
Per capire se gli avvisi di liquidazione in questione rientrano tra i rinvii è necessario fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E.
Il documento di prassi spiega che per gli atti di liquidazione che non sono richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione per il versamento.
Tale interpretazione discende dal fatto che l’articolo 62 del decreto esclude la sospensione dei termini dei versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione previsti espressamente.
Il termine dei 60 giorni per gli avvisi di liquidazione relativi ai pagamenti dell’imposta di registro sono ripresi a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro, quando parte il termine per gli avvisi di liquidazione?