Bonus prima casa under 36: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i rogiti nel 2024

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Sul bonus prima casa per under 36 arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate dopo la proroga del decreto Milleproroghe. Per chi ha stipulato il preliminare entro il 31 dicembre 2023 e il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 è previsto un credito d'imposta, che non sarà riconosciuto in automatico

Bonus prima casa under 36: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i rogiti nel 2024

Sono arrivati i chiarimenti sul bonus prima casa per giovani under 36.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 14/2024 ha fornito le istruzioni per diversi casi specifici dopo la proroga prevista dal decreto Millerororghe e della relativa legge di conversione.

Nello specifico vengono fornite le indicazioni da seguire nel caso in cui il contratto preliminare sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2023 e il rogito sia stato sottoscritto tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024.

I contribuenti riceveranno un credito d’imposta da utilizzare a partire dal 2025, ma non sarà riconosciuto in automatico.

Bonus prima casa under 36: i chiarimenti per chi ha stipulato il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024

Nella circolare numero 14 del 18 giugno sono state fornite le istruzioni relativa al bonus prima casa per giovani under 36.

Il documento di prassi è molto atteso alla luce della proroga prevista dal decreto Milleproroghe e confermata dalla relativa legge di conversione.

L’agevolazione prevede infatti l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel caso di acquisto della prima casa nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • che l’acquirente non abbia compiuto il 36 esimo anno di età nell’anno del rogito;
  • che lo stesso abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro.

La scadenza per l’agevolazione era prevista al 31 dicembre 2023, tuttavia il decreto milleproroghe ha esteso l’agevolazione anche a chi entro la fine dello scorso anno abbia stipulato il preliminare di compravendita, a patto che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

La circolare si sofferma quindi, tra i punti affrontati, sulla possibilità per questi ultimi di ottenere l’agevolazione nel caso in cui abbiano stipulato il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024.

Viene riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso.

L’ottenimento non sarà però automatico. Nel documento di prassi si legge infatti quanto di seguito riportato:

“La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.”

L’atto integrativo, come spiegato dall’Amministrazione finanziaria:

  • deve contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
  • deve essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024 ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta;
  • è esente dall’imposta di registro, dal momento che è stipulato per ottenere dei benefici fiscali.

Tale punto non è l’unico affrontato nei chiarimenti pubblicati.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 14 del 18 giugno 2024
Circolare con i chiarimenti sul bonus prima casa per giovani under 36.

Bonus prima casa under 36: i chiarimenti sull’attestazione ISEE

Sono diversi i chiarimenti forniti dalla circolare numero 14 del 18 giugno.

Il documento di prassi è articolato come segue:

  • premessa;
  • proroga dell’agevolazione “prima casa under 36”;
    • ISEE;
    • credito per le imposte versate in eccesso ai sensi dell’articolo 3, comma 12-quaterdecies, del decreto Milleproroghe;
    • acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale;
  • credito d’imposta da riacquisto di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Come chiarito nel documento di prassi per chi ha stipulato il preliminare di compravendita entro il 31 dicembre 2023 e il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, nel rispetto dei requisiti anagrafici e di ISEE, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle seguenti imposte:

  • imposte di registro, ipotecaria e catastale, al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare;
  • all’IVA.

Il documento di prassi precisa, inoltre, che:

“Tenuto conto, inoltre, della ratio della norma, si ritiene che il beneficio fiscale in esame spetti all’acquirente anche per un importo pari all’imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine – versata dalle banche o dagli intermediari finanziari ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601 del 1973 – allo stesso addebitato per il finanziamento erogato in relazione all’immobile oggetto dell’agevolazione “under 36”.”

In merito alla dichiarazione IVA, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente deve essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024. Nel caso in cui non ne fosse in possesso deve aver provveduto a richiederla attraverso la presentazione della DSU.

In altre parole si dovrà presentare l’ISEE 2024, in corso di validità, a patto che il nucleo familiare sia lo stesso di quello dell’acquirente che ha stipulato il preliminare di vendita.

Bonus prima casa under 36: i chiarimenti sugli immobili acquistati all’asta

Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito all’acquisto di case tramite aste immobiliari.

In questo caso non sono previste letture estensive della norma agevolativa, che viene ritenuta di stretta interpretazione.

Le disposizioni del decreto Milleproroghe non si applicano all’ipotesi in cui:

“il contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024.”

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le norme non sono suscettibili di “integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dato normativo espresso”.

L’agevolazione è quindi riconosciuta esclusivamente a patto che:

  • il contratto preliminare di acquisto sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2023;
  • il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

L’impegno del governo non è stato quindi tradotto in legge e, di conseguenza, l’agevolazione non può essere applicata.

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