Sospensione contributi INPS, con il messaggio INPS numero 1946 dell'11 maggio 2020 l'Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Il documento di prassi indica tre casi tipo, a seconda della situazione delle aziende.
Sospensione contributi INPS, con il messaggio INPS numero 1946 dell’11 maggio 2020 l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Il documento di prassi indica quali sono le indicazioni da seguire, nel rispetto delle norme che prevedono la sospensione dei contributi previdenziali per il periodo dell’emergenza coronavirus.
Vengono individuate tre tipologie che corrispondono alle diverse situazioni in cui si trovano le aziende che devono provvedere agli obblighi:
- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali;
- azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali;
- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.
Per ognuno dei casi previsti vengono fornite le istruzioni per la corretta compilazione del flusso Uniemens e alcuni esempi per favorire il rispetto degli obblighi.
Sospensione contributi INPS: le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Per assicurare il rispetto delle leggi che prevedono la sospensione dei contributi INPS durante il periodo dell’emergenza coronavirus, l’INPS fornisce le istruzioni nel messaggio INPS numero 1946 dell’11 maggio 2020
- INPS - Messaggio numero 1946 dell’11 maggio 2020
- Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa.
Nel documento di prassi sono riportati i riferimenti normativi che prevedono la compilazione delle dichiarazioni contributive Uniemens in funzione degli obblighi contributivi aziendali:
- decreto-legge 2 marzo 2020,n. 9;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero il decreto Cura Italia;
- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ossia il decreto Liquidità.
Le imprese devono effettuare non solo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche il versamento dei contributi derivanti da norme contrattuali previste dai rispettivi CCNL applicati.
Ogni azienda effettua i versamenti indicando nell’elemento CodAssociazione dell’elemento ContribAssistenzaContrattuale, nella sezione Denuncia Aziendale, il codice riferito al CCNL applicato.
Si deve inserire il valore nell’elemento ImportoContributo, indicando l’importo complessivo dei contributi contrattuali in questione da versare nel mese.
Dopo aver ricevuto tali informazioni e dopo aver accertato il versamento delle somme l’INPS provvede all’erogazione degli importi ai destinatari individuati dai vari CCNL.
Dal momento che durante l’emergenza coronavirus le imprese si trovano contemporaneamente nella condizione di avere gli adempimenti contributivi sospesi e di dover spesso anticipare le somme legate all’integrazione salariale, l’Istituto ribadisce gli adempimenti necessari per la compilazione delle dichiarazioni contributive e dei relativi effetti finanziari.
Il documento spiega che la sospensione si applica solamente alla contribuzione previdenziale ed assistenziale e non al versamento dei contributi contrattuali.
Tali contributi devono quindi essere esposti nella DenunciaAziendale, nella sezione AltrePartiteACredito, specificando il codice di sospensione nell’elemento CausaleACredito e il relativo importo sospeso nell’elemento SommeACredito.
Sospensione contributi INPS: le tre situazioni tipo delle aziende
Per favorire la compilazione della denuncia aziendale il messaggio INPS riporta tre esempi di situazioni tipo in cui si possono trovare le imprese.
Le tipologie individuate nel documento di prassi sono le seguenti:
- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali;
- azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali;
- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.
Nel primo caso l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Nella dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa, l’azienda deve riportare solo un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi ContribAssistenzaContrattuale, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese.
Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.
Per il primo caso si può fare riferimento al seguente esempio:
- contributi dovuti: € 10.000,00 (TotaleADebito);
- contributi sospesi: € 10.000,00 (SommeACredito con riferimento ai codici di sospensione);
- contributi contrattuali: € 100,00 (ImportoContributo con riferimento ai codici dei contributi contrattuali);
- versamento a mezzo F24: € 100,00;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Nel caso di azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali, invece, l’impresa non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi ma opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell’INPS ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Alcuni esempi delle somme anticipate per conto dell’INPS sono la cassa integrazione guadagni ordinaria e l’assegno di solidarietà FIS.
Nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda deve riportare solamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi ContribAssistenzaContrattuale, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese.
Poiché l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, l’azienda non avrà obblighi di versamento.
Anche per questo caso viene riportato un esempio:
- contributi dovuti: 10.000 euro;
- contributi sospesi: 10.000 euro;
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: 2.000 euro;
- contributi contrattuali: 100 euro;
- versamento a mezzo F24: non necessario dal momento che la denuncia si chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a 1.900 euro;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 100 euro.
L’ultimo caso preso in considerazione è invece quello dell’azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.
In questo caso, l’azienda non deve effettuare versamenti contributivi e deve effettuare il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
Per la compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell’elemento ContribAssistenzaContrattuale, deve essere indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo.
Nell’elemento contribuzione sospesa dovrà essere riportato esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti.
Nell’Uniemens in cui si riprendono gli obblighi contributivi, l’impresa deve valorizzare il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato, nell’elemento CodAssociazione dell’elemento ContribAssistenzaContrattuale, nella sezione Denuncia Aziendale.
Deve poi essere riportato, nell’elemento ImportoContributo, l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi precedenti.
L’esempio del documento di prassi, in questo caso, prende in esame più mesi.
Competenza marzo 2020:
- contributi dovuti: 10.000 euro;
- contributi sospesi: 10.000 euro;
- contributi contrattuali: 0 euro (valorizzazione dell’elemento CodAssociazione);
- versamento a mezzo F24: non è necessario poiché la denuncia si chiude a saldo zero;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 0 euro.
Competenza aprile 2020:
- contributi dovuti: 10.000 euro;
- contributi sospesi: 10.000 euro;
- contributi contrattuali: 0 euro (valorizzazione dell’elemento CodAssociazione);
- versamento a mezzo F24: non è necessario dal momento che la denuncia si chiude a saldo zero;
- somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: 0 euro.
Competenza maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva):
- contributi dovuti: 10.000 euro;
- contributi sospesi: 0 euro;
- contributi contrattuali: 300 euro (100 euro per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell’elemento CodAssociazione);
- versamento a mezzo F24: 10.300 euro;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 300 euro.
Il 31 maggio l’impresa deve inoltre riprendere il versamento dei contributi sospesi.
Tali contributi possono essere effettuato in soluzione unica o in cinque rate mensili dello stesso importo.
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