Coronavirus, secondo decreto legge e dpcm di Conte del 1° marzo 2020: cosa prevedono? Il decreto numero 9 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020 stabilisce misure urgenti per supportare famiglie, lavoratori e imprese. Il giorno precedente il presidente del Consiglio dei Ministri aveva firmato un nuovo testo per uniformare gli interventi: proroga termini, disposizioni per il lavoro e misure di sostegno a cittadini, imprese e istruzione.
Coronavirus, secondo decreto legge e dpcm di Conte del 1° marzo 2020: cosa prevedono? Il Governo continua a lavorare per contenere le conseguenze del fenomeno virale.
Il comunicato stampa numero 33 del 29 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri fa il punto sulla riunione del 28 febbraio: approvato il decreto legge per supportare famiglie, imprese e lavoratori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020.
Il 1° marzo, invece, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che proroga alcuni interventi previsti già nel decreto numero 6 del 23 febbraio 2020 e ne introduce di nuovi.
Il provvedimento ha lo scopo di rendere uniformi gli interventi sul territorio nazionale.
Le disposizioni prevedono la sospensione e la proroga delle scadenze fiscali, l’introdurre di misure per il lavoro pubblico e privato, il sostegno per cittadini e imprese riguardo agli aspetti dello sviluppo economico, dell’istruzione e della salute.
Coronavirus, cosa prevede il decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020: la sospensione delle scadenze
Il 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri si è riunito per prevedere ulteriori misure per limitare il contagio da coronavirus ed aiutare lavoratori, famiglie ed imprese in difficoltà.
Con il comunicato stampa numero 33 del 29 febbraio 2020 vengono rese note le nuove misure del secondo decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020
- Scarica il testo del decreto legge numero 9 del 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I provvedimenti messi in campo sono molti e di varia natura e portata.
Tra questi c’è la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”, ossia nelle aree individuate dall’allegato del decreto numero 6 dello scorso 23 febbraio.
Nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ sono sospesi i seguenti adempimenti:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Il nuovo provvedimento allunga il precedente elenco delle scadenze fiscali interessate e fissa il termine al 31 maggio prossimo.
Vengono esplicitamente citate le ridefinizioni agevolate della pace fiscale: “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”, chiarendo ogni possibile dubbio interpretativo.
La sospensione dei pagamenti si estende anche al di fuori della “zona rossa” per tutti i contribuenti che si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine vengono prorogati i termini per la comunicazione dei dati per la predisposizione del modello 730 precompilato su tutto il territorio nazionale. E la scadenza del 9 marzo che riguarda la Certificazione Unica si sposta al 31 marzo 2020.
Coronavirus, cosa prevede il secondo decreto legge del 2 marzo 2020: le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese
Oltre alla sospensione delle scadenze, tra i provvedimenti per aiutare famiglie, lavoratori ed imprese in difficoltà a causa del coronavirus ci sono i seguenti:
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS;
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO, domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
Sono inoltre previste diverse misure di supporto per soggetti che risentono delle conseguenze indirette del fenomeno. Tra le altre sono state messe in campo le seguenti:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle pmi con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile, smart working, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’Università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
- la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti, ossia la non imponibilità a fini IVA e imposte redditi, alle donazioni di altre merci quali vestiario, computer ecc.;
- l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione, procedimento di allerta, che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire un graduale adeguamento a questa novità.
Alcune misure di supporto sono previste anche per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator.
Vengono sospesi fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Saranno inoltre individuate ulteriori misure di compensazione per coloro i quali non abbiano potuto viaggiare nella “zona rossa”, non potendo ad esempio usufruire di pacchetti turistici.
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio Conte del 1°marzo 2020: le misure per la zona rossa
Al fine di contenere il contagio da coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che sostituisce tutte le precedenti modalità attuative dello scorso decreto numero 6 del 23 febbraio 2020.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
- Scarica il testo del Dpcm delm 1° marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’obiettivo è quello di assicurare l’uniformità nel quadro degli interventi e chiarire i vari livelli di azione delle misure messe in campo.
Nel nuovo decreto vengono prorogate precedenti misure e ne vengono individuate di nuove.
Per quanto riguarda la “zona rossa”, ovvero i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’, vengono presi i seguenti provvedimenti:
- il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
- la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
- la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.
Nelle stesse aree possono essere concordati interventi con il prefetto e le autorità competenti per garantire l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e dei beni connessi al ciclo biologico di piante ed animali.
Per la Corte di appello si prevede la possibilità di riduzione dell’orario di apertura al pubblico per attività non urgenti e fino al prossimo 15 marzo.
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio Conte del 1°marzo 2020: misure per Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e province di Pesaro e Urbino e Savona
Il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte differenzia le misure da adottare nelle diverse regioni e province.
Per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e per le province di Pesaro e Urbino e Savona sono stabilite le seguenti disposizioni:
- la sospensione fino all’8 marzo degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi;
- la sospensione, fino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione fino all’8 marzo 2020 dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto.
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio Conte del 1°marzo 2020: misure per Lombardia e province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
Ulteriori provvedimenti di contrasto al coronavirus sono stati previsti anche per la regione Lombardia e per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.
Per le quattro province individuate viene disposta la chiusura nel fine settimana delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali che si trovano all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Vengono escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
In Lombardia e nella provincia di Piacenza è invece prevista la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio Conte del 1°marzo 2020: le misure previste a livello nazionale
Il secondo decreto del Presidente Conte, firmato il 1° marzo 2020, ha lo scopo di uniformare le misure e gli interventi di contrasto alla diffusione del coronavirus.
In quest’ottica, a livello nazionale, sono state inserite le seguenti misure:
- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
- la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
- l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
In tutta Italia vengono inoltre potenziate le gli interventi di informazione e prevenzione con le misure spiegate di seguito:
- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto.
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio Conte del 1°marzo 2020: le misure igieniche dell’allegato 4
L’allegato numero 4 del decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020 contiene indicazioni igieniche, pratiche e di buon senso, che ognuno deve mettere applicare alla vita quotidiana per limitare al massimo la possibilità di contagio da coronavirus (e altre malattie).
Le misure igieniche indicate sono le seguenti:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
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