Riduzione NASpI 2021: dal 1° gennaio 2022 stop alla sospensione del decalage. Il meccanismo sospeso dal decreto Sostegni bis riprenderà a pieno regime dall'anno prossimo e l'importo sarà calcolato applicando le decurtazioni corrispondenti ai mesi d'interruzione trascorsi. Lo specifica l'INPS con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021.
NASpI: la riduzione mensile dell’indennità in favore dei disoccupati riprenderà a pieno regime dal 1° gennaio 2022 e l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Lo ha messo nero su bianco l’INPS nel messaggio numero 2309 del 16 giugno 2021 con cui ha fornito istruzioni in merito ad alcune misure introdotte dal Decreto Sostegni bis tra cui, appunto, il congelamento del decalage riferito all’assegno di disoccupazione.
Si ricorda, infatti, che in via ordinaria l’importo riconosciuto a titolo di NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, un meccanismo che, proprio grazie ad una disposizione dell’ultimo provvedimento emergenziale, è stato sospeso per tutto l’anno in corso.
Ma cosa succederà dal 1° gennaio 2022? Di seguito le prime istruzioni dell’INPS a riguardo.
Riduzione NASpI, dal 1° gennaio 2022 riparte il decalage: le istruzioni INPS
L’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, prevede che l’importo dell’indennità NASpI si riduca del 3 per cento ogni mese, a partire dal quarto mese di fruizione.
Una disposizione che, per contrastare gli effetti economici negativi innescati dalla pandemia, è stata messa in stand-by dal Decreto Sostegni bis che ha permesso ai disoccupati, già sensibilmente provati dalla crisi, di ricevere fino al 31 dicembre 2021 l’importo pieno dell’assegno.
In particolare - specifica l’INPS nel messaggio numero 2093 - la sospensione è prevista per tutto l’anno in corso sia per le prestazioni già in pagamento dal 1° giugno 2021 sia per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.
Il meccanismo, tra l’altro, una volta terminato il periodo di stop verrà applicato regolarmente senza che l’interessato si attivi presentando domande di sorta, dal momento che procederà in automatico da dove si era interrotto.
In buona sostanza, chi si è visto sospesa la decurtazione riceverà dal 1° gennaio 2022 un importo calcolato applicando le riduzioni che sarebbero state applicate in via ordinaria come se non fosse intervenuta alcuna interruzione.
NASpI 2021, le eccezioni nell’anno del Covid: sospeso requisito dei 30 giorni di lavoro effettivi
Il congelamento del meccanismo di decalage del Decreto Sostegni bis non è stato l’unico intervento riferito alla NASpI messo in campo dal Governo per tutelare i disoccupati in difficoltà.
Il primo Decreto Sostegni, infatti, ha eliminato, sempre in via temporanea fino al 31 dicembre 2021, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti per fare domanda di disoccupazione.
Ecco, quindi, che per le indennità di disoccupazione concesse dal 23 marzo 2021 e sino alla fine dell’anno in corso non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, gli unici requisiti per accedere alla NASPI che, in questa fase provvisoria, sono rimati in vigore sono lo stato di disoccupazione involontario e le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Si ricorda, infine, che è stato sempre il primo Decreto Sostegni a concedere ai titolari di NASpI scadute tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 di accedere in via eccezionale al reddito di emergenza seppur con requisiti semplificati e a patto di rispettare il limite ISEE di 30.000 euro.
Una misura che, in luogo di un’eventuale proroga dell’assegno di disoccupazione, non è stata però replicata nel Decreto sostegni bis.
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