Quadro RR 2020: le istruzioni sui contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti e le indicazioni sulla compilazione del modello Redditi PF. Come calcolare la base imponibile, le regole per la compensazione e quelle per la rateizzazione nella circolare INPS numero 79 del 1° luglio 2020.
Quadro RR 2020: nella circolare INPS numero 79 del 1° luglio 2020 le istruzioni per calcolare i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti e per la compilazione del modello Redditi PF.
I soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono compilare il quadro RR del modello Redditi PF 2020 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
I titolari di posizione assicurativa devono versare i contributi entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Bisogna considerare scadenza ordinaria del 30 giugno (31 luglio con maggiorazione), prorogata per il 2020 al 20 luglio per tutti i soggetti ISA, per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, ed entro il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto.
A disporre la proroga il DPCM del 27 giugno 2020, che ha stabilito la possibilità di effettuare i versamenti nelle modalità che seguono:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Di seguito le istruzioni da seguire per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti che devono procedere con la compilazione del Quadro RR.
Compilazione quadro RR 2020: istruzioni su contributi artigiani e commercianti e base imponibile
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello Redditi 2020-PF per i contributi dovuti per l’anno 2019.
Nella circolare numero 79 del 1° luglio 2020 le istruzioni da seguire.
Innanzitutto bisogna considerare il reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, che equivale al totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito d’impresa della Srl che corrisponde anche alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta è costituita dagli elementi eventualmente dichiarati nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate).
Di seguito la formula.
“RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.”
Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente che derivano dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello Redditi SC (società di capitali).
Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti.
La circolare specifica:
“Nelle sezioni RR2 e RR3 da quest’anno, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.L. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3.
Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1”.
Specifiche indicazioni devono seguire i soggetti che rientrano nei seguenti regimi:
- Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: se è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare”, il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse);
- Regime contributivo agevolato: si considera la somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.
La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.L.; nel caso in cui siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.
Compilazione quadro RR 2020: contributi artigiani e commercianti e compensazione
Se dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello Redditi 2020-PF per gli artigiani e i commercianti risulta un importo a credito, può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento l’anno 2019 e l’importo che si intende compensare.
Mentre i crediti, utilizzati in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello Redditi 2020-PF tramite modello F24 riferiti al 2018, devono essere riportate nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello Redditi 2020-PF.
E ancora, bisogna far riferimento alle colonne 22 e 35 se c’è un credito residuo riferito all’anno precedente. In questi casi bisognerà procedere con una domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.
Tutte le somme a credito precedenti al 2018 non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva utilizzando le funzioni online del portale INPS:
- Cassetto previdenziale artigiani e commercianti;
- Domande telematizzate;
- Compensazione contributiva o Rimborso.
Per effettuare la compensazione il contribuente è tenuto a compilare uno o più righi di uno o più modelli F24, in cui indicare i seguenti dati:
- causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
- codice sede;
- codice INPS (17 caratteri).
Nella circolare numero 79 si legge:
“Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7/5/2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti” > “Calcolo codeline”.”
Compilazione quadro RR 2020: contributi professionisti Gestione separata e calcolo della base imponibile
I soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata devono compilare la sezione II del quadro RR nel modello Redditi 2020-PF.
Esclusi da questo adempimento i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale presso le Casse professionali autonome e quelli che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa.
Per tutti coloro che sono obbligati alla compilazione del quadro RR, invece, l’INPS fornisce le istruzioni da seguire per il calcolo della base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta.
In linea generale la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario.
Il contributo si calcola, dunque, sui redditi prodotti e denunciati nei quadri riassunti in tabella.
Quadro | Rigo |
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Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) | Rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24 |
Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate | Rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 4 se trattasi di società semplici |
Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo” | Rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse) |
Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo” | somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo |
Al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie.
In tabella i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i codici evidenziati dall’INPS.
Codice | Istruzioni |
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Codice 1 | Nella colonna di reddito di riferimento è riportata la somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei quadri RE, RH e/o LM anche se a zero o importo negativo |
Codice 2 | Per i contribuenti che percepiscono indennità in qualità di Amministratore locale di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 e gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Uniemens con tipo rapporto 04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) o 19 AMMINISTRATORI LOCALI ISCRITTI IN GS COME LIBERI PROFESSIONISTI |
Codice 3 | Redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR |
Codice 4 | Redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università Statali e dichiarati con tipo rapporto 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR e 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA |
Codice 5 | Redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR, e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata |
I codici 2-3-4 sono già soggetti a contribuzione nella Gestione separata e concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2019 è pari a 102.543,00 euro.
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Determinata la base imponibile, i contributi dovuti dai professionisti devono essere calcolati applicando l’aliquota (24% e/o 25,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2019.
Per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, l’acconto si calcola applicando l’aliquota del 25,72% alla base imponibile, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 103.055,00 euro, sempre che nel corso dell’anno non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata.
Compilazione quadro RR 2020: contributi professionisti Gestione separata e compensazione
Come per gli artigiani e i commercianti, anche per i professionisti l’INPS fornisce indicazioni sulla possibilità di utilizzare eventuali crediti emersi in compensazione.
L’eventuale importo risultante a credito deve essere esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sezione II, del modello Redditi 2020-PF, specificando come periodo di riferimento nel modello F24 il 2019.
La colonna 6 invece ospita le somme a credito riferite all’anno 2018. L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2018 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio.
Anche in questo caso la domanda va presentata online seguendo il percorso online indicato da INPS: “Tutti i servizi” > “Gestione separata” > “Domanda di rimborso”.
Quadro RR 2020 e contributi artigiani, commercianti e professionisti: istruzioni su rateizzazione
Sulle somme dovute è possibile procedere con la rateizzazione, le modalità cambiano in base alla tipologia di soggetti:
- commercianti e artigiani: applicabile ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, ad esclusione dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2020-PF”.
- liberi professionisti: può essere effettuata sia sul contributo a saldo per il 2019 che sull’acconto per il 2020.
Entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito deve essere pagata la prima rata. Le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi 2020-PF.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2020.
Nella circolare 79 si legge:
“Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata”.
In caso di pagamento rateale il modello F24 deve essere compilato secondo le istruzioni che seguono:
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio 2020.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 79 del 1° luglio 2020.
- INPS - Circolare numero 79 del 1° luglio 2020
- Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro RR 2020: istruzioni su contributi artigiani, commercianti e professionisti