Il prezzo di riferimento per la verifica dei requisiti per l'accesso al bonus energia per le imprese gasivore è la media dei prezzi del MIGAS, pubblicati dal GME. Il contratto di fornitura a prezzo fisso non determina l'esclusione dall'agevolazione: non si deve fare riferimento al costo effettivamente sostenuto dall'impresa
Per verificare i requisiti dei bonus energia per le imprese gasivore si deve fare riferimento alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 316 dell’8 maggio 2023.
Tale riferimento deve essere effettuato nel calcolo per la verifica dei requisiti mentre non incide il fatto che sia stato stipulato un contratto a prezzo fisso e non dovrà essere considerato il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.
Si dovranno considerare i requisiti previsti per ciascun periodo dell’anno indicato, stabiliti dalle norme che hanno introdotto le agevolazioni.
Bonus energia imprese gasivore: i chiarimenti sul prezzo di riferimento
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul prezzo di riferimento per il calcolo necessario alla verifica dei requisiti per l’accesso al bonus energia per le imprese gasivore.
Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, un’impresa che intende sapere se può accedere all’agevolazione energetica, avendo stipulato un contratto a prezzo fisso con il fornitore, che non ha subito un aumento effettivo del prezzo di acquisto.
I dubbi sono risolti dall’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello numero 316 dell’8 maggio 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 316 dell’8 maggio 2023
- Credito d’imposta per imprese gasivore - Requisito dell’incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso - Articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivi interventi normativi.
Prima di rispondere all’istante, nel documento di prassi viene richiamato il quadro normativo di riferimento e le disposizioni che hanno stabilito le agevolazioni:
- decreto Sostegni ter;
- decreto Energia;
- decreto Ucraina;
- decreto Aiuti bis;
- decreto Aiuti ter;
- decreto Aiuti quater;
- Legge di Bilancio 2023.
Il credito d’imposta è stato riconosciuto inizialmente nella misura del 10 per cento, per il 1° trimestre 2022, ed è arrivato fino al 45 per cento per il 1° trimestre 2023.
Per ciascun periodo è stato stabilito, come requisito per l’accesso all’agevolazione, che il prezzo del gas naturale abbia subito, nel confronto tra il trimestre di riferimento e quello indicato tra i requisiti, un incremento maggiore del 30 per cento.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il prezzo di riferimento del gas naturale è quello:
“calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)”.
Precedenti chiarimenti, anche su questo tema, sono stati forniti:
- dalla circolare n. 13/E del 13 maggio 2022;
- dalla circolare n. 20/E del 16 giugno 2022;
- dalla circolare n. 25/E del 11 luglio 2022;
- dalla circolare n. e 36/E del 29 novembre 2022.
In linea con la strada già tracciata, l’Agenzia delle Entrate sposa quindi la soluzione proposta dall’istante e chiarisce che lo stesso può accedere all’agevolazione.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate specifica quanto di seguito riportato:
“l’Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.”
In sostanza, quindi, non incide il fatto che l’impresa non abbia sostenuto effettivamente l’aumento del costo superiore al 30 per cento, nel confronto tra i trimestri.
Bonus energia imprese gasivore: i chiarimenti sul prezzo di riferimento
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano con ritardo rispetto alle scadenze previste.
Le comunicazioni per le agevolazioni relative all’ultimo periodo dello scorso anno dovevano essere inviate entro il termine del 16 marzo 2023.
Nel documento di prassi, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la misura delle agevolazioni per le imprese gasivore, per ciascun periodo dell’anno.
Il decreto Sostegni ter aveva inizialmente previsto un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute nel 1° trimestre 2022, nel rispetto del requisito dell’aumento del prezzo superiore al 30 per cento confrontando l’ultimo trimestre del 2021 e il 1° trimestre 2022.
Tale credito d’imposta è salito per il 2° trimestre del 2022, prima al 15 per cento con il decreto Energia, poi al 20 per cento con il decreto Ucraina, infine al 25 per cento con il decreto Aiuti.
Il decreto Aiuti bis ha stabilito l’agevolazione nella misura del 25 per cento per il 3° trimestre del 2022.
Il credito d’imposta è poi arrivato al 40 per cento, grazie al decreto Aiuti ter per i mesi di ottobre e novembre 2022 e grazie al decreto Aiuti quater per il mese di dicembre 2022 dello scorso anno.
Per il 1° trimestre del 2023, l’agevolazione è arrivata al 45 per cento con la Legge di Bilancio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese gasivore: i chiarimenti sul prezzo di riferimento