Bonus energia elettrica per le imprese: chiarimenti sulla platea di soggetti beneficiari e sulle regole per la cessione dei crediti d'imposta. Le indicazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 13 del 13 maggio 2022.
Bonus energia elettrica per le imprese: platea di soggetti beneficiari e regole per la cessione dei crediti d’imposta al centro dei chiarimenti contenuti nella circolare numero 13 del 13 maggio 2022.
Dall’Agenzia delle Entrate circa 25 pagine di indicazioni per permettere ai soggetti interessati di orientarsi nella normativa alla base delle agevolazioni introdotte contro il caro bollette.
Oggetto del testo sono le misure contenute negli ultimi decreti approvati per far fronte alla crisi energetica. In particolare i chiarimenti riguardano l’applicazione dei seguenti articoli:
- articolo 15 del DL n. 4 del 2022, Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore relativo al primo trimestre 2022;
- articolo 4 del DL n. 17 del 2022, Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022;
- articolo 3 del DL n. 21 del 2022, Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica per il secondo trimestre 2022;
- articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale.
Bonus energia elettrica, chiarimenti sui requisiti delle imprese energivore nella circolare delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 13 del 13 maggio 2022 approfondisce per i diversi bonus energia elettrica destinati alle imprese l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la possibilità di cumulo delle agevolazioni e le modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta.
Riferimento normativo | Agevolazione | Tipologia di spese e periodo coperto dal bonus |
---|---|---|
articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 | contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese energivore in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022 |
articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 | contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 25 per cento, a favore delle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 |
articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 | contributo, sotto forma di credito d’imposta del 12 per cento, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 |
Tra i chiarimenti più rilevanti, le precisazioni che riguardano i requisiti delle imprese energivore, ovvero qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
Più in particolare, il richiamo del DL Sostegni ter al decreto MISE determina la necessità di essere iscritte all’elenco previsto all’articolo 6 e di rispettare le caratteristiche previste dall’articolo 3, ovvero una delle seguenti:
- operare nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 come ad esempio estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento;
- operare nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 non inclusi nella precedente categoria e ed essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo
determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi non inferiore al 20 per cento; - non rientrare nelle categorie precedenti, ma essere ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Bonus energia elettrica, le regole sulla cessione dei crediti nella circolare delle Entrate
Dopo aver passato a rassegna le regole per l’applicazione dei diversi bonus energia elettrica previsti, la circolare numero 13 del 13 maggio 2022 si sofferma sulle regole da seguire per la cessione dei crediti d’imposta maturati valide per tutte e tre le formule di bonus.
I benefici sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e credibili entro la stessa scadenza, in linea con quanto previsto per il Superbonus è possibile effettuare una sola cessione, dopodiché due ulteriori passaggi sono ammessi solo a favore dei seguenti soggetti:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo previsto dallo stesso Testo Unico;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’Agenzia delle entrate specifica:
“La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata”.
La data di fine anno segna il termine ultimo per l’utilizzo anche per coloro che ricevono il bonus energia elettrica tramite cessione.
E inoltre il documento sottolinea:
Le norme in esame demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
In ogni caso, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione utile ad attestare il diritto ad ottenere i crediti d’imposta oggetto di cessione, che deve essere conservata insieme ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.
Tutti i dettagli sulle regole di accesso e utilizzo del bonus energia elettrica nel testo integrale della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 2022.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 13 del 13 maggio 2022
- Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Primi chiarimenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia elettrica per le imprese: regole su utilizzo e cessione dei crediti nella circolare delle Entrate