Imprese energivore, pronto il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta con F24

Tommaso Gavi - Imposte

Imprese energivore, pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24 del credito d'imposta. Ad istituirlo è la risoluzione numero 13 del 21 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. I beneficiari dell'agevolazione dovranno inserire la sequenza di cifre 6960 nella sezione Erario.

Imprese energivore, pronto il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta con F24

Imprese energivore, l’Agenzia delle Entrate fornisce il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta con modello F24.

Ad istituire la nuova sequenza di cifre è la risoluzione numero 13 del 21 marzo 2022, che permette la fruizione dell’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni ter, replicata dal decreto Bollette e incrementata dal decreto Energia.

La misura del credito d’imposta per il 1° trimestre del 2022 è del 20 per cento delle spese sostenute.

Per avere diritto all’agevolazione è necessario il rispetto di un requisito: la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve essere superiore del 30 per cento rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per fruire in compensazione del credito d’imposta.

Imprese energivore, pronto il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta con F24

Ultimo tassello per la l’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni ter in favore delle imprese energivore per contrastare il caro bollette.

La risoluzione numero 13 del 21 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 13 del 21 marzo 2022
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

I soggetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del DL numero 4 del 2022, dovranno inserire la sequenza 6960, che si riferisce a “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.”

Attraverso il codice tributo potranno recuperare in compensazione il 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Come anticipato, il ristoro per le imprese è stato introdotto dal decreto Sostegni ter. Successivamente il decreto Bollette ha replicato l’agevolazione per il 2° semestre del 2022, infine il decreto Energia ha innalzato la misura.

I requisiti per i soggetti che possono ottenere le somme sono indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

Per avere diritto al credito d’imposta, inoltre, la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve essere superiore del 30 per cento rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

Imprese energivore, le istruzioni per la compilazione del modello F24 per la compensazione

L’importo che verrà riconosciuto in compensazione alle imprese energivore che rispettano i requisiti previsti dalla legge non concorre alla formazione del reddito d’impresa né rientra nel calcolo della base imponibile IRAP.

Inoltre non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Le somme sono cumulabili con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che non sia superata la spesa sostenuta.

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengono anche fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24 per ottenere le somme in compensazione.

Nel modello dovrà essere inserita la sequenza di cifre riportata nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6960 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Il codice tributo deve essere inserito all’interno della sezione “Erario”.

La colonna di riferimento è quella “importi a credito compensati”.

Nel caso di riversamento dell’agevolazione, la sequenza di cifre deve essere inserita nella colonna “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare è quello in cui la spesa è stata sostenuta e deve essere indicato nel formato “AAAA”.

La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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