Permessa la compensazione dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 121 del Decreto Rilancio con tutte le entrate che da versare con modello F24. Lo spiega la risposta all'interpello numero 435 del 25 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. I versamenti in questione devono essere previsti da norme primarie o decreti ministeriali: esclusione per le somme con divieto espresso.
La compensazione dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 121 del Decreto Rilancio è permessa con tutte le entrate che devono essere versate con modello F24.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 435 del 25 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
I versamenti in questione devono essere previsti da norme primarie o decreti ministeriali.
Divieto di compensazione solo nei casi in cui è espressamente prevista l’esclusione.
Compensazione crediti, ok con tutti i versamenti con modello F24 al netto di esclusione espressa
La risposta all’interpello numero 435 dell’Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2022 fornisce chiarimenti in merito alla compensazione dei crediti d’imposta che derivano dalla trasformazione delle detrazioni fiscali, previsti dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Lo spunto nasce dalla richiesta di delucidazioni dell’istante, una società che svolge la propria attività nel settore delle assicurazioni.
Il soggetto chiede conferma della possibilità a procedere con la compensazione dei crediti in questione con le entrate riportate nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
2501 | Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 |
3354 | Imposta sulle assicurazioni - erario - articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216 |
3355 | Imposta sulle assicurazioni - erario - acconto - articolo 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216 |
3356 | Imposta sulle assicurazioni RC auto - province - articolo 60 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 |
3357 | Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 334 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
3360 | Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, n. 191 |
3361 | Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44 |
3358 | Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - articolo 52, commi 4 e 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
codice tributo 3359 | Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, n. 191 |
3363 | Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Valle d’Aosta - articolo 10, legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni |
L’Amministrazione finanziaria conferma la soluzione proposta dall’istante e chiarisce quali sono i limiti della compensazione dei crediti in questione.
In base a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3 del Decreto Rilancio:
“i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 Dlgs 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1 Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, all’articolo 34 della legge 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007”
Il richiamo normativo in questione stabilisce le regole dei versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme da pagare allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali.
Viene inoltre disciplinata l’eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti degli stessi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Tra i debiti collegati al versamento unitario e alla compensazione ci sono quelli previsti dalla lettera h-ter) del comma 2 del citato articolo 17:
“alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.”
Compensazione crediti articolo 121 DL Rilancio, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
La disposizione richiamata stabilisce, quindi, che la compensazione orizzontale è permessa con un unico versamento con modello F24 delle somme elencate al comma 2, anche con i crediti delle entrate indicate.
In sostanza, un importo può essere riscosso con modello F24 a patto che ricorrano le seguenti condizioni:
- sia incluso nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 Dlgs n. 241/1997;
- sia previsto da un decreto ministeriale, emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
- sia previsto espressamente da una norma di rango primario o secondario/attuativa.
In tali casi i crediti possono essere fruiti in compensazione, con divieto per i casi che contengono un’esclusione espressa.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che:
“quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione «accise» del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.”
Se la riscossione di un’entrata avviene tramite la sezione "accise" del modello F24, i crediti non possono essere utilizzati in compensazione.
Di contro i debiti possono comunque essere pagati con la compensazione dei crediti relativi a imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.
Per la compensazione si deve tenere conto dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 72 della legge 234 del 2022, ovvero la Legge di Bilancio 2022.
Il tetto massimo attualmente in vigore ammonta a 2 milioni di euro. Tale limite tuttavia non si applica nei casi in cui l’esclusione è espressamente prevista dalla legge.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria apre alla possibilità di compensazione dei crediti:
“Per le ragioni sin qui esposte, l’istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34del 2020 - acquisiti a mezzo di «cessione del credito»... ...il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.”
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