Bonus energia imprese, comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023: modello e istruzioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Scadenza 16 marzo per la comunicazione dei bonus energia relativi agli ultimi mesi dell'anno scorso da parte delle imprese che hanno maturato i crediti d'imposta. C'è tempo fino al 21 marzo solo in caso di scarto. Il termine on riguarda chi ha già optato per la cessione o li ha già utilizzati. Modello e istruzioni da seguire dall'Agenzia delle Entrate

Bonus energia imprese, comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023: modello e istruzioni

Entro la scadenza del 16 marzo 2023 le imprese beneficiarie dei bonus energia relativi agli ultimi mesi dello scorso devono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti maturati, chi non rispetta il termine perde il diritto a beneficiare delle somme residue.

Il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del 16 febbraio 2023, aggiornato poi il 1° marzo.

Nessun adempimento comunicativo per coloro che hanno già utilizzato gli importi a disposizione o hanno optato per la cessione del credito.

Bonus energia imprese: modello e istruzioni per la comunicazione

In base a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Aiuti quater, le imprese beneficiarie dei bonus energia relativi agli ultimi mesi del 2022 devono comunicare i crediti maturati entro la scadenza del 16 marzo 2023.

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni.

Riferimento normativoBonus energiaPeriodo di riferimento
Articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale dicembre
2022
Articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ottobre e novembre 2022
Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale terzo trimestre 2022
Articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante Quarto trimestre 2022
articolo 7 d decreto-legge n. 115 del 2022 Credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola
e della pesca
Terzo trimestre 2022

Nel provvedimento numero del 16 febbraio 2023, si legge:

“Per consentire l’invio all’Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione, con il presente provvedimento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione”.

Poi aggiornato con il provvedimento del 1° marzo 2023.

Agenzia delle Entrate - modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici
Scarica il modello per la comunicazione dei bonus energia aggiornato al 3 marzo 2023.

Le imprese interessate hanno un mese di tempo per procedere: è possibile effettuare l’invio direttamente o affidandosi a un soggetto incaricato dal 16 febbraio e fino alla scadenza del 16 marzo 2023, solo eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

La trasmissione può essere effettuata tramite il servizio web o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello, tra gli altri, devono essere indicati i seguenti dati:

  • il codice che identifica il credito;
  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;
  • ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ciascun credito d’imposta, il beneficiario invia una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale somma già utilizzata in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Nelle istruzioni sulla comunicazione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’invio della comunicazione

Bonus energia imprese: entro la scadenza del 16 marzo 2023 la comunicazione alle Entrate

Chi ha già utilizzato per intero i bonus energia a disposizione non deve procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023.

Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati.

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto a beneficiare delle somme residue se non rispettano il termine previsto.

E, a partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Bonus energiaPeriodo di riferimentoScadenza utilizzo
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale dicembre
2022
30 settembre 2023
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ottobre e novembre 2022 30 settembre 2023
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale terzo trimestre 2022 30 settembre 2023
Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante Terzo e quarto trimestre 2022 30 giugno 2023

Tutti i dettagli e le istruzioni sull’adempimento previsto per le imprese beneficiarie dei bonus energia nel testo integrale del provvedimento del 16 febbraio 2023.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 44905 del 16 febbraio 2023
Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

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