L'Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo e di prassi delle misure contro il caro energia. Il punto su bonus energia per le imprese e aliquota IVA ridotta al 5 per cento per somministrazione del gas e servizi di teleriscaldamento
L’Agenzia delle Entrate ricapitola le agevolazioni previste contro il caro energia, dai bonus energia per le imprese e all’IVA agevolata per il settore del gas e del teleriscaldamento.
La circolare numero 24 del 2 agosto 2023 fornisce una panoramica sul quadro normativo di riferimento e sulle istruzioni per la fruizione delle agevolazioni.
Il documento richiama le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023, nel decreto Aiuti quater, nel decreto Bollette 2023 e nel decreto-legge n. 57 del 2023.
Vengono inoltre ricapitolate le indicazioni di prassi, fornite a più riprese, in merito ai bonus energia per le imprese per il 2022 e il 2023, oltre alla riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per la somministrazione di gas metano per il 3° trimestre del 2023 e per i servizi di teleriscaldamento (per lo stesso periodo di tempo indicato).
Bonus energia imprese: regole e scadenze per la cessione e la compensazione con F24
Con la circolare numero 24 del 2 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce una raccolta sistematica dei riferimenti normativi e di prassi legati alle misure contro il caro energia.
Al centro del recente documento di prassi ci sono i bonus energia per le imprese e le agevolazioni legate all’IVA per la somministrazione di gas e per i servizi di teleriscaldamento.
Il testo è articolato come segue:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas;
- crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023;
- Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
- riduzione aliquota IVA nel settore del gas;
- riduzione aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione - terzo trimestre 2023;
- riduzione dell’IVA per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento - terzo trimestre 2023
La prima parte del documento riguarda i crediti di imposta prorogati anche per il 1° e il 2° trimestre del 2023, in misura diversa a seconda della tipologia di impresa e del periodo di riferimento, per le seguenti aziende:
- imprese energivore;
- imprese non energivore;
- imprese a forte consumo di gas naturale;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate ricapitola i requisiti per l’accesso all’agevolazione e le istruzioni per la fruizione, che può avvenire tramite compensazione con modello F24 o tramite cessione del credito, nel rispetto delle regole e dei limiti previsti.
Tra i vari chiarimenti già forniti, e richiamati nella recente circolare, c’è quello riferito alla tipologia delle agevolazioni:
“Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, si evidenzia, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso a detti benefici, non rientra nella nozione di “sussidio” precedente.”
In linea di massima i crediti d’imposta possono essere cumulati con le altre agevolazioni a patto di non superare il costo sostenuto per la componente energia.
Nel caso in cui si scelga la cessione del credito, l’importo deve essere ceduto per intero. L’utilizzo parziale del credito in compensazione non permette una successiva cessione del credito, che può essere fruito alle stesse condizioni previste per il titolare originario.
Le scadenze da tenere a mente per i crediti d’imposta del 2° trimestre del 2023 sono le seguenti:
- 18 dicembre 2023, per la cessione;
- 31 dicembre 2023, per la fruizione in compensazione.
Il documento richiama anche i chiarimenti in merito alle agevolazioni riconosciute per le spese sostenute nello scorso anno. In particolare, per il 3° e 4° trimestre è stato prorogato l’utilizzo fino al prossimo 30 settembre.
Per le cessioni che non sono state oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 16 marzo è permessa la regolarizzazione tramite l’istituto della remissione in bonis.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto di seguito riportato:
“Si rappresenta, per completezza, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l’alternatività tra le due agevolazioni.”
IVA agevolata per somministrazione di gas e servizi di teleriscaldamento
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono riepilogate anche le misure relative all’IVA agevolata.
Nello specifico, l’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge n. 57 del 2023 ha stabilito l’aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le somministrazioni di gas relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
La riduzione si applica nei casi di combustione, sia per usi civili che industriali, ai consumi stimati ed effettivi.
Nel documento di prassi si chiarisce che:
“l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi agevolati, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.”
Viene infine richiamata la stessa agevolazione per i servizi di teleriscaldamento.
L’articolo 3-bis, comma 5, del d.l. n. 57 del 2023 ha infatti esteso l’agevolazione anche a tali servizi per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.
L’Amministrazione finanziaria richiama la definizione di tali servizi, che fanno riferimento a:
“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitari.”
L’agevolazione era già prevista anche per i precedenti periodi del 2023, da gennaio a giugno.
Sull’applicazione dell’IVA al 5 per cento l’Agenzia delle Entrate specifica che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Per la consultazione completa si rimanda al documento integrale, disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese e IVA agevolata: la circolare delle Entrate