L'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale di fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica da parte di imprese agricole e della pesca
In che misura le imprese agricole e della pesca beneficiarie del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica potranno fruire dell’agevolazione?
A definire la percentuale di fruizione del credito è il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus richiesto sarà fruibile in misura piena. Sarà necessario indicare nel modello F24 l’apposito codice tributo di nuova istituzione.
Credito d’imposta ZES agricoltura: fissata la percentuale per la fruizione
Le imprese agricole e della pesca che entro lo scorso 18 novembre hanno richiesto il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica potranno beneficiare del bonus in misura piena.
Arriva infatti anche l’ultimo tassello per la fruizione dell’agevolazione: con il provvedimento n. 429889/2024 l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, pari al 100 per cento.
Le imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno investito nelle regioni della ZES unica potranno quindi beneficiare in misura piena dell’agevolazione.
Ricordiamo che si tratta del bonus previsto dai commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2016, i quali hanno introdotto, fino al 2023, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e Abruzzo.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascuna impresa beneficiaria è dunque pari al credito risultante dall’ultima comunicazione valida presentata, moltiplicato per la percentuale individuata dall’Agenzia, appunto 100 per cento. Il risultato è troncato all’unità di euro.
Sono considerate valide le comunicazioni trasmesse correttamente dal 17 ottobre al 18 novembre 2024. Sono considerate tempestive anche quelle inviate nei 4 giorni precedenti la scadenza ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni solari successivi.
I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato come indicato, dal proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 429889 del 28 novembre 2024
- Percentuale del credito d’imposta ZES effettivamente fruibile dalle imprese agricole e della pesca
Credito d’imposta ZES agricoltura: il codice tributo per la fruizione in compensazione
Come previsto dalla normativa, le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito spettante esclusivamente in compensazione.
Sarà necessario indicare nel modello F24 l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione dello scorso 26 novembre.
Il codice da esporre è il seguente.
Codice | Significato |
---|---|
7036 | Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura - Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 |
Va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba invece procedere al riversamento dell’agevolazione va indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Il modello F24 va poi trasmesso attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta ZES agricoltura: fissata la percentuale per la fruizione