Pronto il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta ZES agricoltura. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Disponibile il nuovo codice tributo per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica da parte delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, indicando il codice nel modello F24.
Per prenotare il credito d’imposta ZES è necessario inviare il modello di comunicazione entro il 17 gennaio 2025.
Credito d’imposta ZES agricoltura: pronto il codice tributo per la fruizione
Alla conclusione del termine per l’invio delle comunicazioni fissato allo scorso 18 novembre, dall’Agenzia delle Entrate arriva il nuovo codice tributo per la fruizione del credito d’imposta dedicato alle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno investito nelle regioni della ZES Unica.
Si tratta, ricordiamo, dell’agevolazione prevista dai commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2016, che ha previsto fino al 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e Abruzzo.
La risoluzione pubblicata il 26 novembre definisce il codice da indicare all’interno del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito ricevuto.
I beneficiari dell’agevolazione dovranno specificare il seguente codice:
Codice | Significato |
---|---|
7036 | Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura - Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 |
Come detto, tale codice va indicato in fase di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei casi in cui il contribuente debba invece procedere al riversamento dell’agevolazione va indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 56 del 26 novembre 2024
- Codice tributo per la fruizione del credito d’imposta ZES agricoltura
Credito d’imposta ZES in agricoltura: via libera alle comunicazioni
In tema di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica ricordiamo che dal 20 novembre le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca, dell’acquacoltura e forestale possono inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello di comunicazione per prenotare il credito d’imposta.
Serve a comunicare gli investimenti effettuati in beni strumentali da destinare alle strutture produttive nella ZES Unica.
L’Agenzia ha messo a disposizione il modello e le relative istruzioni per compilazione.
Va trasmesso entro la scadenza del 17 gennaio 2025, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito istituzionale, denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta ZES agricoltura: il codice tributo per la fruizione