Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma inattendibile per l'antieconomicità del comportamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 16749 del 14 giugno 2021.

L’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, desumibile anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l’irragionevole percentuale di ricarico adoperata dall’impresa.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16749/2021.
La sentenza – A seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da una società esercente attività di costruzione di edifici avverso l’avviso di accertamento, con cui venivano induttivamente accertati maggiori ricavi ai fini Irpeg, Irap e IVA, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto che l’elemento dell’antieconomicità della gestione imprenditoriale non giustifichi l’emissione dell’atto impositivo, anche se la stessa è reiterata nel tempo.
Con ulteriore motivo di doglianza l’ufficio ha denunciato l’insufficiente motivazione della sentenza, per avere il giudice di merito reso una motivazione “del tutto carente”, non avendo indicato “gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato”.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i motivi, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di legittimità ha ribadito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico - induttivo del reddito d’impresa (e ai fini IVA) previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.
La grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le scritture contabili, seppur formalmente corrette, di qualsiasi attendibilità e legittimità l’ufficio a desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi, “segnatamente rideterminando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente”.
Nel caso di specie, il perdurare delle situazioni di perdita, peraltro per importi anche ragguardevoli, per più periodi d’imposta consecutivi si palesava sintomatico, nella ricostruzione dell’ufficio, di una condotta antieconomica non giustificabile dall’analisi delle informazioni dichiarate. A ciò si aggiungevano ulteriori elementi di criticità quali la costante vendita sottocosto dei beni da parte dell’azienda e ricavi sistematicamente inferiori ai costi sostenuti, in distonia con i criteri di ragionevolezza ed economicità che devono informare l’attività commerciale.
A parere della Corte, in presenza di un comportamento non adeguatamente giustificato sul piano razionale, è legittimo concludere che l’incongruenza è soltanto apparente e che dietro ad essa si celi, in realtà, una diversa volontà, che è quella di omettere o di fornire dati non attendibili al fine di occultare una consistenza patrimoniale indicativa di maggiore capacità contributiva.
La CTR ha fatto erronea applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo preclusa la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo anche utilizzando un unico elemento indiziario, quale quello della percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’antieconomicità della gestione imprenditoriale può essere indice di evasione