Rivalutazione beni di impresa: credito di imposta per mancato utilizzo tramite F24

Rosy D’Elia - Imposte

Rivalutazione beni di impresa: credito di imposta per mancato utilizzo usufruibile in compensazione tramite F24. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 24 del 2019.

Rivalutazione beni di impresa: credito di imposta per mancato utilizzo tramite F24

Rivalutazione beni di impresa: il credito di imposta per mancato utilizzo è usufruibile in compensazione utilizzando il modello F24. Il contribuente che non ha utilizzato l’area a scopi edificatori, entro i termini previsti, ha diritto a un bonus pari all’imposta sostitutiva versata. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 24 del 6 febbraio 2019.

A offrire lo spunto per fare luce sulla questione, una società che ha usufruito nel 2005 della rivalutazione dei beni d’impresa per i terreni edificabili di cui è proprietaria, secondo quanto stabilito dalla legge numero 266 del 2005.

Rivalutazione beni di impresa: credito di imposta per mancato utilizzo con modello F24

Le disposizioni prevedevano il versamento di un’imposta sostitutiva, pari al 19% dell’importo da rivalutare, e l’obbligo di utilizzare l’area per finalità edificatorie entro cinque anni dalla rivalutazione, termine che è stato portato a dieci anni dal decreto legge numero 216 del 2011.

La società che si rivolge all’Agenzia delle Entrate ha versato la somma dovuta per la rivalutazione dei beni in tre rate, ma è decaduta dall’agevolazione perché non ha utilizzato l’area per finalità edificatorie entro il 31 dicembre 2015.

Come si legge nella risposta all’interpello numero 24 del 6 febbraio 2019, con la circolare n. 18/E del 13 giugno 2006 l’Agenzia delle Entrate forniva chiarimenti sul tema:

In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio successivo alla rivalutazione, si decade dal beneficio della rivalutazione ai sensi del comma 474 e, in forza del rinvio contenuto nel comma 476, si applica l’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 86 del 2002, che prevede l’irrilevanza del maggior valore iscritto, il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo.

Dal momento che il corrispondente credito non rientra tra quelli da inserire nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il punto su cui la società chiede di fare chiarezza è la possibilità di fruire del credito di imposta in compensazione utilizzando il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate conferma che il contribuente ha diritto al credito per l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e ha la possibilità di fruirne in compensazione con l’F24, indicando il codice tributo 1812 e il 2016 come anno di riferimento. Deve, inoltre, utilizzare il canale telematico Entratel per la delega di pagamento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 24 del 6 febbraio 2019
Articolo 1, commi da 473 a 475, della legge n. 266/2005 – credito d’imposta.

Rivalutazione beni di impresa e credito di imposta per mancato utilizzo: i riferimenti normativi

L’Agenzia delle Entrate argomenta la sua risposta richiamando la normativa di riferimento. In particolare, nella risposta all’interpello numero 24 del 2019, si legge:

L’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 473 prevede che la disposizione in materia di rivalutazione prevista agli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applica anche “…alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004…”.

Il successivo comma 474 dispone che la disciplina “… di cui al comma 473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area… avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione…”, termine che l’articolo 29, comma 8-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha portato a dieci anni.

I successivi commi 475 e 476, rispettivamente, subordinano la fruizione del beneficio al versamento di un’imposta sostitutiva del 19% - da corrispondere in tre rate annuali, dal 2006 al 2008 - e rinviano ai regolamenti di attuazione emanati con i decreti ministeriali 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

E per quanto riguarda il mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine dei dieci anni, che interessa il caso analizzato, il documento fa riferimento all’articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 86 del 2002.

Il comma 3, infatti, riconosce al contribuente il diritto a un credito pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo ripristino del valore fiscale delle aree a quello precedente alla rivalutazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network