Novità in arrivo per il Superbonus turismo: dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo da utilizzare per la compensazione tramite modello F24. L'agevolazione prevede un credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi e di digitalizzazione. Le istruzioni nella risoluzione numero 73/E del 2023
Tutto pronto per usufruire del Superbonus turismo: le imprese beneficiarie possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari all’80 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi e di digitalizzazione inserendo il codice tributo 7059 nel modello F24.
La nuova sequenza di cifre è stata istituita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 73/E del 20 dicembre 2023.
Superbonus turismo: il codice tributo da utilizzare per la compensazione
Il Decreto Legge numero 152 del 2021 ha introdotto il cosiddetto Superbonus turismo, un’agevolazione destinata alle imprese del settore che effettuano lavori, anche sul fronte della digitalizzazione, per migliorare l’offerta delle strutture ricettive.
I soggetti che hanno presentato domanda di accesso e hanno diritto a beneficiarne, sulla base degli elenchi inviati dal Ministero del Turismo all’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
7059 è il codice tributo che identifica il “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152” che deve essere inserito in fase di compilazione.
Con la risoluzione numero 73/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni da seguire. Particolare attenzione deve essere dedicata alla sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Se è necessario riversa l’agevolazione la sequenza va indicata nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va, invece, indicato l’anno a cui si riferisce il Superbonus turismo nel formato per esteso, così come indicato nel cassetto fiscale.
Si può anche cedere il credito d’imposta, ma solo per intero, e deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate mette in guardia:
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus turismo, arriva il codice tributo per la compensazione