Detrazioni spese sanitarie ed esenzione IVA: le regole per il massofisioterapista. Via libera sulla possibilità di beneficiare dello sconto Irpef, ma a particolari condizioni. Prestazioni esenti solo se rese da professionisti con diploma antecedente al 17 marzo 1999. Il doppio chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 8 del 24 giugno 2020.
Detrazioni spese sanitarie ed esenzione IVA: quali sono le regole da applicare alle prestazioni rese da un massofisioterapista?
Accesso libero sia per lo sconto Irpef che per l’applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA, ma solo in presenza di particolari condizioni. In ogni caso è rilevante l’anno in cui il professionista ha concluso il suo percorso formativo.
A mettere in chiaro le specifiche regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 8 del 24 giugno 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello di consulenza giuridica numero 8 del 24 giugno 2020
- Detrazione per le spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista; Regime Iva delle prestazioni Articolo 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Detrazioni spese sanitarie ed esenzione IVA: le regole per il massofisioterapista
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla detrazione delle spese sanitarie e l’esenzione IVA arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è la figura del massofisioterapista.
I dubbi nascono dal fatto che il quadro normativo di riferimento in cui inquadrare questa tipologia di professionisti è cambiato negli ultimi anni: fino al 2018 era possibile beneficiare delle detrazioni per le spese sanitarie solo se erano rese da un massofisioterapista con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999.
Con la legge numero 3 dell’11 gennaio 2018, è stato introdotto l’obbligo di iscrizione agli albi professionali per tutti gli operatori delle professioni sanitarie, elemento fondamentale anche per accedere alla detrazione.
Alla luce delle novità introdotte, all’Agenzia delle Entrate si rivolge con due quesiti una Federazione che si avvale di massofisioterapisti:
- le prestazioni rese dietro prescrizione medica dai massofisioterapisti con diploma di formazione triennale, indipendentemente dalla data del conseguimento, danno diritto alle detrazioni per le spese sanitarie come previsto dal TUIR?
- qual è il regime IVA da applicare a questo tipo di prestazioni? C’è la possibilità di beneficiare dell’articolo 10 del Decreto IVA, che annovera tra le operazioni che possono beneficiare dell’esenzione “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze...”?
L’Agenzia delle Entrate fa luce su entrambi i fronti con la consulenza giuridica numero 8 del 24 giugno 2020:
- via libera alla detrazione per le spese sanitarie per il massofisioterapista, anche se diplomato dopo il 1999, ma solo se si iscrive, entro la scadenza del 30 giugno 2020 nell’elenco speciale a esaurimento previsto in applicazione delle nuove norme introdotte che regolano le professioni sanitarie;
- il binario di accesso all’esenzione IVA, invece, si conclude con i professionisti che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999.
Detrazioni spese sanitarie per le prestazioni del massofisioterapista: le regole
Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria approfondisce entrambi gli aspetti.
Nel testo si legge:
A seguito del mutato contesto normativo e del parere reso dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine così modificato dalla legge di conversione n. 8 del 2020 del dl. n. 2 del 2019), nei sopra richiamati elenchi speciali ad esaurimento “sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR”.
Lo sconto Irpef del 19% spetta per le prestazioni rese a partire dalla
data di iscrizione del professionista all’elenco, per poterne beneficiare il documento fiscale di spesa deve riportare le seguenti informazioni:
- descrizione della figura professionale:
- descrizione della prestazione resa:
- attestazione dell’iscrizione all’elenco speciale.
Si tratta di una possibilità introdotta dal 2018, fino a due anni fa, infatti, erano ammesse alla detrazione solo le prestazioni erogate da professionisti diplomati entro il 17 marzo 1999.
Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie del massofisioterapista? Chiarimenti
Se per quanto riguarda le detrazioni per le spese sanitarie le regole sono state adeguate alle novità, non è avvenuto lo stesso per quanto riguarda l’esenzione IVA sulle prestazioni del massofisioterapista.
L’articolo 10 del Decreto IVA prevede l’esenzione per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
L’Agenzia sottolinea:
“solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel d.m. 17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva ai sensi del citato articolo 10, n. 18 del d.P.R. 633 del 1972”.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, nel campo di applicazione dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, dunque, non possono rientrare indistintamente quelle rese da tutti i massofisioterapisti, ma solo da quelli con “formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.”
A stabilirlo è la risoluzione 96/E del 2012 che contiene tutte le regole ancora valide a cui attenersi, come sottolinea in conclusione l’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazioni spese sanitarie ed esenzione IVA per il massofisioterapista? Le regole