Bollette del gas: la riduzione IVA si applica all'intero importo della fattura, compresi gli oneri accessori e la quota fissa. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47/E del 6 settembre 2022 che fa luce sulle misure introdotte contro il caro energia, cambiando rotta rispetto ad altre istruzioni fornite in precedenza.
La riduzione dell’IVA al 5 per cento sulle bollette del gas si applica all’intero importo della fattura a carico dell’utente finale, compresi i servizi accessori e la quota fissa. L’agevolazione è ad ampio raggio e non si fa nessuna differenza tra i diversi scaglioni di consumo.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47/E del 6 settembre 2022 che fa luce sulla lettura della misura introdotta con il Decreto Taglia bollette, cambiando rotta rispetto ad altri chiarimenti forniti in precedenza.
Bollette del gas, riduzione IVA per l’interno importo della fattura: i chiarimenti delle Entrate
La necessità di fare luce sulle modalità di applicazione della riduzione dell’IVA al 5 per cento sul costo delle bollette del gas arriva dalle richieste di chiarimenti da parte delle associazioni del settore sulla corretta lettura dell’articolo 2 del DL n. 130 del 2021.
Il testo ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali: la misura contro il caro energia è stata prorogata poi più volte fino al DL Aiuti bis che l’ha confermata per il quarto trimestre del 2022, ottobre, novembre e dicembre.
I dubbi sulla riduzione dell’IVA per le bollette del gas derivano dalla pubblicazione della risposta numero 368 del 7 luglio 2022 in cui l’Agenzia delle Entrate si soffermava sul trattamento fiscale da applicare alle operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, come i servizi accessori o la quota fissa. Le somme si consideravano soggette ad aliquota ordinaria, in linea con precedenti documenti di prassi.
Su questo punto, con la risoluzione numero 47/E del 6 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro e chiarisce:
“L’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea”.
Bollette del gas: la riduzione IVA si applica all’intero importo della fattura, anche a servizi accessori e quota fissa
I chiarimenti trovano le loro radici non solo nel testo della norma dell’articolo 2 del DL taglia bollette che, espressamente, deroga a quanto stabilito dal Decreto IVA ma anche nella relazione illustrativa che chiarisce esplicitamente quanto segue:
“Al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi….a causa di congiunture internazionali...L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento”.
Un ulteriore elemento da considerare, poi, è contenuto nella relazione tecnica che specifica che la riduzione dell’IVA sulle bollette del gas si applica “indipendentemente dallo scaglione di consumo”.
Tutti i documenti presi in considerazione vanno in un’unica direzione: la volontà del legislatore è quella di ridurre il più possibile “il costo complessivo della bolletta a carico dell’utente finale”. E la strategia per far fronte al periodo di emergenza si concretizza proprio nell’introduzione di eccezioni alle regole ordinarie.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 47/E del 6 settembre 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bollette del gas: la riduzione IVA si applica all’intero importo della fattura