Bonus energia imprese 2022, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36 del 29 novembre fornisce nuovi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre. Focus sui requisiti
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per gli acquisti di energia e gas relativi al 3° e 4° trimestre 2022.
Si tratta delle agevolazioni dedicate alle aziende danneggiate dal caro energia, prorogate dal Decreto Aiuti bis, Aiuti ter e Aiuti quater.
Nella circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, l’Agenzia illustra la disciplina dei bonus energetici, in particolare i requisiti per beneficiarne, e risponde ad alcune specifiche domande, come i criteri di spettanza in caso di affitto.
Bonus energia imprese 2022: dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisiti
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, fornisce diversi chiarimenti in relazione al bonus energia imprese.
Si tratta dei crediti d’imposta in favore delle aziende danneggiate dal caro energia, per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° e 4° trimestre 2022.
Il Decreto Aiuti bis (articolo 6), il Decreto Aiuti ter (articolo 1) e il Decreto Aiuti quater (articolo 1) hanno prorogato il bonus per l’acquisto di gas ed energia nel 3° e 4° trimestre del 2022. La scadenza per la compensazione dei crediti maturati in tali periodi è passata al 30 giugno 2023.
Quella per i crediti maturati nel 1° e 2° trimestre, invece, vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2022.
Possono beneficiare dei bonus, dunque, le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale. Queste devono essere residenti sul territorio (sono incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti) e rispettare le condizioni previste dalle diverse norme che disciplinano le misure.
L’agenzia, inoltre, sottolinea come siano ammesse alle agevolazioni:
- le imprese commerciali;
- le imprese agricole;
- gli enti commerciali e non commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR) indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica;
- le ONLUS che esercitano anche attività commerciale.
Di seguito una panoramica delle agevolazioni e dei relativi codici tributo da indicare nel modello F24 per poterne beneficiare.
Codice Tributo | Denominazione | Dettagli sulla misura |
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6968 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | credito d’imposta del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica |
6969 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | credito d’imposta del 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019 |
6970 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | credito d’imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW |
6971 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel secondo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019 |
6983 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di energia elettrica |
6984 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di gas naturale |
6985 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica |
6986 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas utilizzato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale |
Inoltre, è stata introdotta una una modalità di calcolo semplificato della sussistenza dei requisiti e del totale dei crediti spettanti:
“qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.”
Il diritto al credito d’imposta non è pregiudicato, in presenza dei requisiti necessari, se l’utente ha cambiato fornitore.
Bonus energia imprese 2022: spetta anche in caso di affitto?
L’Agenzia delle Entrate nel rispondere a una delle domande riportate nella circolare chiarisce quale sia il soggetto che può beneficiare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di affitto dell’immobile.
In particolare, in caso di locazione della struttura, l’impresa conduttrice, non proprietaria dell’immobile e pertanto neanche titolare delle utenze, potrà beneficiare dei bonus nel caso in cui sostenga effettivamente tutte le spese.
Il diritto a beneficiare del credito deve essere comprovato, dunque, dalla seguente documentazione:
- copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore);
- copia delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
- copia del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica di tali spese al conduttore dell’immobile;
- documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
Senza la voltura dell’utenza da parte del conduttore dell’immobile, la mancata coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non permetterà al beneficiario di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.
Bonus energia imprese 2022: come inviare la comunicazione
Nella circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle Entrate ricorda anche le modalità di comunicazione dell’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio finanziario 2022.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti quater, infatti, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 3° trimestre (luglio, agosto e settembre) e nel 4° trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) devono inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Questa va trasmessa entro la scadenza del 16 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto di fruizione del credito d’imposta non ancora utilizzato.
Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia.
Per tutti gli altri dettagli e le risposte alle domande in materia di bonus energetici per le imprese si rimanda al testo integrale della circolare n. 36/2022.
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022
- Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater).
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