Bonus energia imprese, conferma dei crediti d'imposta anche per il mese di dicembre 2022. La misura rientra nel Decreto Aiuti quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso e in vigore dal giorno successivo.
Bonus energia imprese, nel Decreto Aiuti quater la conferma delle misure anche per il mese di dicembre 2022.
La misura dell’Esecutivo, approvata dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022, proroga le azioni che danno diritto a crediti d’imposta fino alla fine dell’anno.
La conferma è arrivata anche dal testo del decreto legge numero 176 del 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese di piccole dimensioni, con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto nuovamente un credito d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta per l’energia utilizzata.
Per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per quelle a forte consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle dotate di forte consumo di gas naturale il credito d’imposta ammonta al 40 per cento delle spese sostenute.
L’agevolazione potrà essere fruita in compensazione entro il 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo prossimo dovrà essere inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Bonus energia imprese, crediti confermati anche per dicembre: le novità del Decreto Aiuti quater
Tra le misure all’interno del Decreto Aiuti quater trova spazio anche la proroga del bonus energia per le imprese per il mese di dicembre 2022.
La misura era già stata anticipata nella conferenza stampa del 4 novembre scorso, successiva al Consiglio dei Ministri dello stesso giorno, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
A mettere la misura nero su bianco è il testo del Decreto Aiuti quater, il decreto legge numero 176 pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì della scorsa settimana.
Il testo conferma il rinnovo delle misure già introdotte dal Decreto Aiuti ter.
Si tratta dei crediti d’imposta per le piccole imprese e per le imprese energivore e gasivore.
L’articolo 1 del testo rinnova i:
“contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.”
In sostanza sarebbe confermato il credito d’imposta del 30 per cento per le imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW, bar, ristoranti e piccoli artigiani, così da coprire la parte finale dell’anno.
Allo stesso modo vengono prorogati anche i crediti d’imposta, nella misura prevista dal Decreto Aiuti ter, per le imprese energivore, gasivore e diverse da quelle a forte consumo di gas.
Tali imprese vedrebbero rinnovati i crediti d’imposta nella misura del 40 per cento anche per le spese relative all’ultimo mese dell’anno.
La fruizione dell’agevolazione dovrà avvenire in compensazione entro la scadenza del 30 giugno 2023.
Entro il 16 marzo prossimo, invece, dovrà essere inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo maturato. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus energia imprese, stesse regole per la cessione del credito
Come anticipato la fruizione dei bonus energia per le imprese può avvenire esclusivamente in compensazione.
Stando a quanto previsto dal testo del decreto, il termine per la fruizione con modello F24 è il prossimo 30 giugno.
Valgono le stesse regole per la cessione del credito, con un meccanismo simile a quello previsto per i bonus edilizi: i crediti sono cedibili esclusivamente per l’intero importo, e gli acquirenti non potranno trasferirli ulteriormente.
Resta la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Nel caso di cessione del credito, le imprese dovranno richiedere il visto di conformità riguardante i presupposti che danno diritto all’agevolazione.
Entro il 16 marzo 2023 dovrà inoltre essere effettuata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il mancato invio comporta la revoca dell’agevolazione.
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