Anticipazione fondo pensione: il credito d'imposta per il reintegro spetta solo se le somme sono state maturate dal 2007. La circolare numero 7/2021 che fa riferimento al periodo precedente contiene un refuso. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 193 del 14 aprile 2022.

Anticipazione fondo pensione, credito d’imposta per il reintegro accessibile solo per le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Escluso il beneficio per i periodi precedenti, nonostante il testo della circolare numero 7/2021 faccai riferimento a un passato più lungo. Si tratta di un “mero refuso” per l’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento è arrivato con la risposta all’interpello numero 183 del 14 aprile 2022. Lo spunto per fare luce sulla questione arriva dalla segnalazione dell’incongruenza sui documenti di prassi.
Anticipazione fondo pensione, credito d’imposta per il reintegro solo per le somme dal 2007
Ad accendere i riflettori sul tema sono due coniugi che nel 2019 hanno avuto accesso a un’anticipazione del fondo pensione: nella Certificazione Unica 2020 è stato evidenziato che si tratta di importi già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000.
Entrambi vorrebbero procedere con il reintegro delle somme anticipate per ricostruire le rispettive posizioni e beneficiare del credito d’imposta.
Dal momento che le istruzioni non sembrano essere chiare sul punto, si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per verificare questa possibilità.
Ma con la risposta all’interpello numero 193 del 14 aprile 2022 arriva un veto:
“Nel caso in esame, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, si conferma che per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito d’imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005”.
L’Agenzia delle Entrate, però, ammette una incongruenza tra i documenti:
- la circolare n. 70/E del 2007 esclude l’accesso al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni erogate dal fondo, costituite da somme maturate al 31 dicembre 2000 e dunque in data antecedente al 1° gennaio 2007;
- la successiva circolare n. 7/E del 2021 sembra, invece, includere nel beneficio anche le somme maturate prima del 2007.
Nel testo, infatti, si legge:
“Il credito d’imposta spetta (...) solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati alla predetta data”
Si tratta, però, per l’Amministrazione finanziaria di un “mero refuso”.
Anticipazione fondo pensione, chiarimenti sul credito d’imposta per il reintegro
Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari la possibilità di beneficiare, in presenza di particolari condizioni, di un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Gli importi non possono mai superare, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal
primo momento di iscrizione.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche tramite contribuzioni annuali oltre il limite di 5.164,57 euro.
E inoltre, nella norma si legge, “sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”.
In caso di reintegro, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato, è necessario che l’interessato o l’interessata presentino al fondo una dichiarazione per evidenziarne i dettagli.
Come riportato nella circolare numero 70/E del 18 dicembre 2017, è possibile procedere in questo modo e accedere poi al credito d’imposta solo per le anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla stessa data.
L’agevolazione per coloro che decidono di reintegrare, in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria posizione presso il fondo pensione di appartenenza non è accessibile per le somme maturate in precedenza.
Non ci sono dubbi sui tempi stabiliti dalla norma: il riferimento a date antecedenti al 2007 contenuto nella circolare numero 7 del 25 giugno 2021 è solo un errore, conclude l’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anticipazione fondo pensione, credito d’imposta per il reintegro solo per le somme dal 2007