In caso di emissione di un provvedimento di diniego espresso, anche oltre il termine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito non è ammissibile per originaria carenza di interesse. I chiarimenti della Corte di Cassazione
In tema di contenzioso tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, a fronte di un’istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, anche se oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest’ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse.
Di conseguenza, la formazione del silenzio-rifiuto, e la sua conseguente impugnazione, non privano l’Amministrazione del potere di pronunciarsi sulle domande, restando necessario impugnare il diniego esplicito.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20837 del 18 luglio 2023.
Diniego espresso e ricorso sul silenzio-rifiuto inammissibile
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della presentazione di un’istanza di rimborso di imposte precedentemente versate. Nelle more del giudizio instauratosi sul silenzio-rifiuto, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria emetteva un provvedimento di diniego espresso. Detto provvedimento espresso non veniva però impugnato dai contribuenti.
Il ricorso originariamente presentato dal contribuente veniva rigettato dalla CTP che affermava che, poiché l’istanza di rimborso era stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato, la declaratoria di inesistenza del diritto al rimborso era divenuta definitiva. Il giudizio è stato ribaltato in sede d’appello laddove la CTR ha ritenuto che il diniego espresso era inutile e privo di contenuto giuridicamente rilevante, mentre l’istanza di rimborso originariamente presentata era rimasta priva di risposta e legittimamente impugnata con il ricorso.
L’Agenzia delle entrate ha proposto quindi ricorso per cassazione e, con specifico motivo, ha lamentato la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso non fosse di ostacolo all’accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio rifiuto formatosi in precedenza, in quanto emesso tardivamente e privo di contenuto giuridicamente rilevante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo proposto dalla Parte Pubblica.
Il tema principale riguarda il fatto che, successivamente alla formazione del silenzio-rifiuto a seguito dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente, impugnato dal contribuente medesimo, l’Amministrazione ha emesso un provvedimento esplicito di diniego che non veniva impugnato.
Sul punto la Corte di cassazione ha ribadito che, qualora l’Amministrazione, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del contribuente, interrompa la propria inerzia, notificando a quest’ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l’impugnazione del silenzio rifiuto.
Nello stesso senso si è precisato che la formazione del silenzio rifiuto, e la sua conseguente impugnazione, non privano l’Amministrazione del potere di pronunciarsi sulle domande, restando necessario impugnare il diniego esplicito.
Ne consegue che l’adozione di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il successivo ricorso avverso il silenzio-rifiuto inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire; l’impugnazione del silenzio rifiuto mira, infatti, ad ottenere un provvedimento esplicito dell’amministrazione che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa.
La Corte di legittimità ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di contenzioso tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, a fronte di un’istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest’ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ricorso sul silenzio-rifiuto inammissibile se interviene un diniego espresso