Transfer pricing con variazione in diminuzione: nuova procedura dalle Entrate

Redazione - Imposte

Transfer pricing: con provvedimento del 30 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova procedura per la variazione in diminuzione della base imponibile secondo le novità contenute nel decreto MEF del 14 marzo 2018.

Transfer pricing con variazione in diminuzione: nuova procedura dalle Entrate

Transfer pricing: pronta la nuova procedura per la rettifica in diminuzione del reddito.

Lo comunica l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento pubblicato il 30 maggio 2018 a seguito delle novità disposte dal decreto MEF del 14 marzo 2018. Nel dettaglio, sono tate ampliate le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito, allineando la disciplina italiana a quella delle maggiori giurisdizioni estere.

Con il provvedimento pubblicato nella serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali che intendono richiedere il riconoscimento delle variazioni in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.

Transfer pricing con variazione in diminuzione: nuova procedura dalle Entrate

Il provvedimento in materia di transfer pricing pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 maggio 2018 fornisce tutte le istruzioni in merito alle novità disposte dal DL 50/2017 e dal successivo decreto MEF del 14 marzo 2018.

La nuova procedura dovrà essere seguita per il riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito, a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Per il riconoscimento della variazione in diminuzione sarà necessario inviare domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, Roma.

Per l’accesso alla disciplina prevista dal transfer pricing, nella domanda sarà necessario indicare lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione.

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito.

Si allega di seguito il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 maggio 2018:

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 30 maggio 2018
Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Transfer pricing: come inviare domanda per la variazione in diminuzione del reddito

La domanda per il riconoscimento del transfer pricing dovrà essere redatta seguendo le istruzioni illustrate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018, ovvero:

  • indicare chiaramente l’oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall’autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Qualora alla data di presentazione dell’istanza la rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, l’istanza deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva;
  • recare in allegato la seguente documentazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla lettera c), comma 1 dell’art. 31 quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
    • traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento. È fatta salva la facoltà da parte dell’Ufficio di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno;
    • tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza;
  • essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

La domanda di riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità:

  • per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].;
  • redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
  • redatta in carta libera e consegnata direttamente all’’fficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.

Nel secondo e nel terzo caso sarà necessario produrre e conservare una copia della domanda e della documentazione richiesta anche in formato elettronico.

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