La proroga della scadenza di saldo e acconto 2023 del versamento dell'imposta sostitutiva, oltre ai soggetti ISA interessa anche i forfettari e i minimi. Il termine passa dal 30 giugno al 20 luglio. Le istruzioni sul pagamento con modello F24
Si avvicina la canonica scadenza del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, ordinariamente previsto per il 30 giugno.
Quest’anno, come già avvenuto in altri anni, è stata prevista la proroga del termine al 20 luglio prossimo. Il rinvio è stato anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ma deve essere ancora ufficializzato da un apposito provvedimento.
Oltre ai soggetti ISA, sono interessati dalla proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfettario e quello dei minimi.
Chi applica il regime forfettario deve versare l’imposta nella misura del 5 per cento per i primi 5 anni di attività e nel rispetto dei requisiti previsti e del 15 per cento per gli anni a seguire, a patto che i contribuenti non superino il limite massimo di ricavi o compensi di 85.000 euro, innalzato dalla Legge di Bilancio 2023.
Il punto sulle regole previste per il calcolo e per il pagamento tramite modello F24 a pochi giorni dalla scadenza di saldo e 1° acconto 2023 dell’imposta sostitutiva, dovuta dai titolari di partita IVA in regime dei minimi ed i forfettari.
Forfettari e minimi, proroga per la scadenza di saldo e acconto 2023 al 20 luglio: il calcolo dell’imposta sostitutiva
I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario devono pagare un’imposta sostitutiva del 15 per cento, o del 5 per cento per i primi 5 anni di attività, mentre quelli che applicano il regime dei minimi versano un’imposta sostitutiva del 5 per cento.
La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato il limite che permette di rimanere all’interno della tassazione agevolata da 65.000 a 85.000 euro per l’anno 2022.
Per il pagamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023 si deve seguire la tabella di marcia prevista per i versamenti dell’IRPEF.
Il calcolo differisce a seconda della modalità utilizzata. I contribuenti possono scegliere tra:
- metodo storico;
- metodo previsionale.
Nel primo caso di prende come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente.
Nel secondo caso, invece, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso.
Nel caso in cui il contribuente abbia previsto un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, anche l’imposta dovuta a titolo di acconto sarà pagata in misura inferiore.
Scadenza saldo e acconto 2023 dell’imposta sostitutiva: pagamento a rate anche per minimi e forfettari
Il versamento del saldo e dell’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva può essere pagato anche a rate.
Nel caso di scelta della rateizzazione, si deve fare riferimento al calendario previsto nella tabella riassuntiva:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI in percentuale | VERSAMENTO (*) | INTERESSI in percentuale |
---|---|---|---|---|
1ª | 20 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2ª | 17 luglio (probabilmente la scadenza sarà il 20 luglio ma si attendono chiarimenti specifici | 0,18 | 21 agosto | 0,18 |
3ª | 21 agosto | 0,51 | 18 settembre | 0,51 |
4ª | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
La proroga è stata anticipata dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 14 giugno e dovrà essere ufficializzata da un provvedimento ad hoc.
Minimi e forfettari: i codici tributo da inserire nel modello F24
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con modello F24, inserendo i codici tributo di riferimento per il saldo e l’acconto 2023.
I contribuenti che applicano il regime dei minimi dovranno inserire le cifre riportate all’interno della tabella riassuntiva.
Regime dei minimi | |
---|---|
Versamento | Codice tributo |
Primo acconto | 1793 |
Secondo acconto o unica soluzione | 1794 |
Saldo dell’anno precedente | 1795 |
I contribuenti che applicano il regime forfettario, invece, dovranno indicare le cifre seguenti.
Regime forfettario | |
---|---|
Versamento | Codice tributo |
Primo acconto | 1790 |
Secondo acconto o unica soluzione | 1791 |
Saldo dell’anno precedente | 1792 |
Imposta sostitutiva minimi in scadenza: il versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023
Sebbene il regime dei minimi sia stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2016, la tassazione agevolata resta in vigore fino al 35° anno di età del contribuente.
Chi ha applicato il regime dei minimi nell’anno precedente e continua a farlo anche quest’anno, deve versare il saldo e l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5 per cento entro la scadenza del 20 luglio, dopo la proroga del termine canonico del 30 giugno 2023.
Si devono rispettare le seguenti regole:
- per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto entro il 30 giugno (ovvero entro il 20 luglio per effetto della proroga);
- secondo acconto entro il 30 novembre 2022.
Resta, in ogni caso, la possibilità di versare entro 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Si deve infine tenere in considerazione anche la situazione dei contribuenti che hanno effettuato un passaggio da un regime all’altro.
Tali situazioni richiedono un’attenzione particolare. I casi in questione sono due:
- contribuenti nel regime dei minimi nel 2022 che nel 2023 sono passati al regime ordinario: sono tenuti a versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e devono indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2023 PF;
- Contribuenti nel regime dei minimi nel 2022 che nel 2023 sono passati al regime forfettario: i titolari di partita IVA che hanno applicato il regime dei minimi nel 2022, e nel 2023 sono passati nel regime forfetario, devono versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva dei minimi - codice tributo 1793 - e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2023.
Imposta sostitutiva forfettari in scadenza: il versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023
I titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2022 e nel 2023 devono applicare le regole di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva del 15 per cento previste ai fini IRPEF, a partire dal sesto anno di attività.
Tali regole sono le stesse riportate per chi rientra nel regime dei minimi.
I contribuenti che, invece, sono passati nel 2023 al regime ordinario, devono versare l’imposta sostitutiva utilizzando il codice tributo 1790 e indicando l’importo versato nel quadro RN del modello Redditi 2023.
Coloro che hanno avviato un’attività nel 2023 non devono versare il saldo e l’acconto di imposta perché non è presente alcuna base di calcolo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettari e minimi, proroga per la scadenza di saldo e acconto 2023 al 20 luglio