Il MEF ha diramato il comunicato stampa ufficiale contenente la proroga della scadenza dei versamenti relativi alle imposte sui redditi per i soggetti ISA, ecco tutto quello che c'è da sapere
Quest’anno è arrivata prima del solito la consueta proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2023 per i soggetti ISA.
A differenza degli anni precedenti, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato il comunicato ufficiale con “ben” due settimane di anticipo rispetto alla scadenza originaria.
La proroga della scadenza dei versamenti viene concessa ai seguenti soggetti:
- soggetti ISA;
- soggetti con cause di esclusione ISA compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
- Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA
- Comunicato stampa ufficiale del MEF numero 98 del 14 giugno 2023
Il testo ufficiale del MEF con la proroga dei versamenti della dichiarazione dei redditi 2023:
“Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”
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Elenco di imposte e contributi oggetto di proroga al prossimo 20 luglio 2023 senza maggiorazione:
- diritto camerale 2023;
- saldo 2022 e, qualora dovuto, il primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata professionisti senza cassa e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti;
- il saldo 2022 e, qualora, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e, qualora, l’acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se qualora dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Nuovo scadenzario della dichiarazione dei redditi 2023:
Non sono inclusi tra i beneficiari della proroga i non titolari di partita IVA e quindi le scadenze in caso di rateizzazione di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi 2023 sono le seguenti:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2ª | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
3ª | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4ª | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
5ª | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
6ª | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Per effetto della proroga comunicata dal MEF, per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA, inclusi i forfettari, il calendario delle scadenze è invece il seguente:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 20 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2ª | 17 luglio (si attendono chiarimenti sulla possibilità di effettuare anche il versamento della seconda rata entro il 20 luglio) | 0,18 | 21 agosto | 0,18 |
3ª | 21 agosto | 0,51 | 18settembre | 0,51 |
4ª | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
In caso di rateizzazione delle imposte sui redditi in scadenza il 20 luglio 2023 - come da nuovo calendario - sarà necessario aggiungere all’importo dovuto gli interessi del 5 per cento annuo, a partire dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino a quella successiva.
In caso di pagamento entro il 31 luglio, le somme dovute dovranno essere preventivamente maggiorate dello 0,40 per cento.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ufficiale: proroga scadenza imposte dichiarazione dei redditi al 20 luglio